Cassazione Penale, Sentenza n. 17483/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ranalli ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva prosciolto dal reato di furto per estinzione del reato per remissione di querela ma lo aveva confermato colpevole della contravvenzione per il porto, in luogo pubblico, senza giustificato motivo, di un coltellino a serramanico e di una mazza da baseball. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) errata applicazione della normativa sulle armi (L. 18 aprile 1975, n.110, art.4) e degli artt. 5 e 131-bis cod. pen., sostenendo che il coltello era detenuto per giustificato motivo legato all'attività lavorativa e che la mazza era nel bagagliaio di un'auto pur intestata ad altro soggetto; 2) vizio di motivazione della Corte territoriale, sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio più favorevole o all'applicazione di attenuanti/tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo: la motivazione dei giudici di merito aveva fondamento nel fatto che il coltello era stato trovato addosso all'imputato e la mazza nel veicolo in suo uso, e non è stato dato alcun giustificato motivo immediatamente verificabile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il "giustificato motivo" ai sensi della L. 110/1975 deve essere manifestato nell'immediatezza e verificabile dai verbalizzanti, non risultando possibile giustificare ex post la detenzione. L'eccezione di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) è stata dichiarata inammissibile perché non sollevata in sede di appello. Anche il secondo motivo, relativo a carenza motivazionale sul punto della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto infondato o aspecifico, con la precisazione che la Corte territoriale ha motivato il diniego di attenuanti generiche con i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è respinto e Ranalli è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato di furto: il fatto originariamente qualificato come furto è stato in appello estinto per remissione di querela, perciò non si è proceduto nei confronti dell'imputato per tale reato
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Disciplina il porto di armi ed oggetti atti ad offendere; la Corte ha interpretato che il 'giustificato motivo' invocato per il porto deve essere manifestato nell'immediatezza e risultare verificabile dagli operatori, non potendo essere dedotto genericamente e a posteriori
Richiamato dalla difesa come possibile esimente; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non provata rispetto alla situazione concreta, quindi non idonea a escludere la punibilità
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la questione non è stata dedotta in appello e perciò la sua invocazione in Cassazione è inammissibile
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato quale base per l'inammissibilità di questioni nuove non dedotte in appello (in particolare l'applicazione di art. 131-bis quando non proposta in sede di appello)
Norma che consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato Ranalli al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il 'giustificato motivo' per il porto di coltelli o strumenti atti ad offendere deve essere manifestato nell'immediatezza e risultare verificabile dagli operatori; giustificazioni addotte solo a posteriori sono in genere inattendibili
- La disponibilità di un oggetto trovato addosso all'imputato o nel veicolo a lui in uso è elemento probatorio rilevante per l'integrazione della contravvenzione di porto senza giustificato motivo
- Eccezioni relative a esimenti o a circostanze attenuanti (in particolare la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente, già in sede d'appello; la loro prima invocazione in Cassazione è spesso inammissibile
- La Corte di merito deve motivare il diniego di misure più favorevoli anche sul trattamento sanzionatorio, ma la presenza di precedenti penali può giustificare il rigetto delle attenuanti generiche
- Le doglianze generiche, aspecifiche o basate su mere ipotesi contrarie alle risultanze investigative sono generalmente ritenute infondate in sede di legittimità
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