Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2025 del 12/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in sede di verifica del passivo fallimentare, di un credito vantato da una società che aveva stipulato con la società poi fallita un contratto misto, comprendente vendita di beni, attrezzature e know how e contestuale appalto con minimo garantito. La creditrice chiedeva l’ammissione al passivo di tre voci: corrispettivo per opere asseritamente eseguite e non pagate, rimborso di una anticipazione di euro 150.000 versata per l’acquisto, e risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato affidamento di commesse per il minimo garantito. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano respinto l’opposizione, ritenendo non provate, sulla base della documentazione e delle testimonianze, sia l’esecuzione e consegna delle opere, sia il pagamento dell’anticipazione, sia l’esistenza stessa di un danno da mancato adempimento del contratto. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 246, 115, 116 e 2697 c.c., nonché degli artt. 93, 95, 96, 98 e 99 l. fall. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva erroneamente dichiarato incapaci a testimoniare alcuni testi e aveva trascurato il valore integrativo delle loro dichiarazioni rispetto ai documenti prodotti, con particolare riferimento alla prova dell’acconto di euro 150.000 e dell’esecuzione delle opere. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre a vizi di motivazione, sostenendo di avere allegato e provato almeno in via generica il danno da inadempimento, sia come danno emergente sia come lucro cessante, e che il tribunale avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la censura contro la dichiarazione di incapacità a testimoniare di alcuni soggetti, perché il tribunale aveva anche formulato una autonoma valutazione di inattendibilità delle loro deposizioni, non specificamente attaccata in modo utile. Quanto alle ulteriori doglianze sul valore probatorio dei documenti e delle testimonianze, la Corte ha osservato che esse miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, essendo la motivazione del giudice di merito ampia e puntuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno, non potendo essere utilizzata per supplire alla mancata dimostrazione del danno stesso; poiché il tribunale aveva escluso che fosse stata provata anche solo in modo approssimativo l’esistenza di un danno diretto o indiretto, nessun vizio di diritto era configurabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
La censura sull’incapacità a testimoniare non era decisiva perché il giudice di merito aveva fondato la valutazione anche sull’inattendibilità autonoma dei testi.
La doglianza non poteva tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
La valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
La parte che allega il credito e il danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
artt. 93, 95, 96, 98 e 99 l. fall.
Richiamati a sostegno della censura relativa all’opposizione allo stato passivo e al relativo regime probatorio.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, non quando il ricorrente contesta la fondatezza della decisione di merito.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione del provvedimento.
Il danno risarcibile deve essere ricondotto a perdita subita e mancato guadagno effettivamente provati.
La valutazione equitativa del danno è consentita solo se il danno esiste, ma il suo ammontare è difficile o impossibile da provare con precisione.
La disciplina del danno aquiliano è richiamata per i criteri di liquidazione del risarcimento.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti non sono ammissibili in cassazione sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione.
Il motivo che sollecita una rivalutazione del merito è dichiarato inammissibile.
Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La declaratoria di incapacità a testimoniare non è decisiva se il giudice ha posto a fondamento della decisione una autonoma valutazione di inattendibilità della deposizione non specificamente censurata.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente; non è sufficiente che la parte ne contesti la logicità o la persuasività.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre la prova dell’esistenza del danno: il criterio equitativo serve a colmare l’incertezza sul quantum, non l’assenza di prova sull’an debeatur.
- Il creditore che si insinua al passivo per corrispettivi e risarcimento deve provare sia l’esecuzione della prestazione sia l’esistenza e l’entità, almeno approssimativa, del pregiudizio lamentato.
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