Cassazione Penale, Sentenza n. 14653/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato tramite difensore. Primo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per presunta mancanza di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; la difesa contestava che gli elementi indicati dalla Corte d'appello (conoscenza della pianificazione del sequestro, essere rimasto da solo con il sequestrato in una occasione, aver portato cibo ed acqua, dichiarazione del coimputato C.A. su parte del riscatto destinata al ricorrente) non giustificavano l'esclusione della minima rilevanza del contributo e denunciava incongruenze sulla attendibilità del C.A. e sulla natura del compenso (denaro o cocaina). Secondo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 568, comma 4, c.p.p. e 99 c.p.; si chiedeva l'esclusione della recidiva contestata con la tesi che, anche se ritenuta sub-valente in sede di bilanciamento e quindi senza effetto sulla pena, la recidiva produce effetti ulteriori (processuali e penitenziari) che giustificano l'interesse all'impugnazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo inammissibile come mera doglianza di fatto e perché la motivazione dei giudici di merito (letta unitamente alla sentenza di primo grado) risulta congrua, analitica e non viziata da macroscopiche incongruenze. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che l'imputato abbia interesse a impugnare l'applicazione della recidiva anche se risultata sub-valente nel confronto con le attenuanti, atteso che la recidiva incide oltre la determinazione della pena anche sul trattamento penitenziario e sulle conseguenze di eventuali futuri procedimenti (es. contestazione di recidiva reiterata, esclusione/limiti ai benefici). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata in parte qua e rinviata ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto relativo alla recidiva.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato di cassazione sulla motivazione: non è consentita nuova valutazione dei fatti; il controllo si concentra sulla presenza di travisamento della prova o di vizi di logicità e contraddittorietà macroscopici. In presenza di doppia conforme il sindacato è ancora più circoscritto.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riguarda i motivi di impugnazione relativi all'interesse ad appellare; la Corte interpreta che l'imputato ha interesse ad impugnare l'applicazione della recidiva anche se ritenuta sub-valente, perché la recidiva comporta effetti concreti oltre la commisurazione della pena.
Circostanza attenuante dedotta dal ricorrente; la Corte d'appello l'ha esclusa ritenendo che l'apporto del ricorrente al sequestro non fosse marginale (sorveglianza in almeno un'occasione, fornitura di cibo e acqua, indicazione di una parte del riscatto). La Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua.
Norma sulla recidiva; la Cassazione sottolinea che la recidiva produce effetti non solo sulla pena ma anche sul trattamento penitenziario e sulle condizioni per benefici e riabilitazione, giustificando così l'interesse all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'impugnazione e all'interesse a contestare circostanze aggravanti o recidive; utilizzata nel confronto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
Menziomento nel corpo motivazionale come circostanza aggravante rilevante nella ricostruzione dei fatti; la doppia conforme sulle conclusioni di merito limita il sindacato di cassazione.
art. 58-quater ord. pen., art. 179 cod. pen., artt. 172 e 173 cod. pen.
Norme penitenziarie citate a titolo esemplificativo per spiegare come la recidiva incida su accesso a benefici, misure alternative, permessi premio, riabilitazione e termini di estinzione della pena; giustificazione dell'interesse concreto all'impugnazione.
art. 311 cod. pen. e art. 630 cod. pen.
Art. 630 cod. pen. indicato come fattispecie contestata in primo grado (sequestro); art. 311 richiamato come attenuante riconosciuta in appello (menzione nelle decisioni di merito).
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre semplici questioni di fatto o chiedere una rivalutazione globale delle prove: il sindacato è limitato a vizi di motivazione evidenti, travisamento della prova o incoerenze macroscopiche.
- Quando esistono «doppie conformi» (stessi criteri valutativi nei due gradi di merito), il controllo di legittimità è più restrittivo e richiede deduzioni specifiche e puntuali per contestare la motivazione.
- Per dedurre un travisamento della prova occorre indicare con precisione gli atti processuali cui si fa riferimento e dimostrare che la prova è inesistente o radicalmente diversa da quella considerata dai giudici di merito.
- L'imputato ha interesse ad impugnare l'applicazione della recidiva anche se questa è risultata sub-valente nel confronto con attenuanti, perché la recidiva produce effetti concreti e duraturi sul trattamento penitenziario e su eventuali futuri procedimenti.
- Nel contestare il mancato riconoscimento di un'attenuante è strategico dimostrare errori logici evidenti o incompatibilità 'ictu oculi' tra la motivazione e atti del processo, non limitandosi a proposte alternative di lettura delle stesse prove.
- Se la Cassazione accoglie il motivo relativo alla recidiva o ad altra questione rilevante, può annullare in parte la sentenza e disporre il rinvio ad altra sezione del giudice d'appello per un nuovo esame limitato al punto annullato.
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