Cassazione Civile, Ordinanza n. 07439/2026 del 28/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto alla struttura regionale competente il rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata nell'ultimo biennio, sostenendo che il tributo fosse stato indebitamente riscosso in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione e che il relativo onere non fosse stato trasferito sui consumatori. Il diniego di rimborso era stato impugnato; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione riconoscendo il diritto al rimborso. La regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 29, comma 2, L. n. 428/1990, all'art. 14 TUA, all'art. 2697 c.c., all'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, nonché agli ulteriori riferimenti normativi richiamati nei singoli motivi; in particolare contestava la corretta applicazione della disciplina del rimborso e l'affermazione della spettanza del credito alla contribuente. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio, prima ancora di esaminare nel merito i motivi, il difetto di legittimazione passiva della Regione: per l'IRBA, regolata dal d.lgs. n. 398/1990 e poi dal d.lgs. n. 549/1995, le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione restano in capo all'Agenzia delle Dogane, mentre alle regioni non residua competenza nella gestione del tributo; la mera destinazione del gettito a favore delle regioni non basta a radicare nei loro confronti la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso. La Corte ha inoltre affermato che tale vizio, incidendo sulla potestas iudicandi, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese di tutti i gradi.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva della Regione, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, senza rinvio, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha ritenuto che la domanda di rimborso avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e non della Regione, essendo quest'ultima priva di legitimatio ad causam in materia di IRBA. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti
la norma è il parametro generale invocato per il rimborso dei tributi incompatibili con il diritto UE, ma non consente di radicare automaticamente la domanda nei confronti della regione se il soggetto passivamente legittimato è un altro ente/ufficio.
richiamato nei motivi di ricorso come disposizione rilevante in tema di disciplina tributaria, senza che la Corte ne fondi la decisione sul merito della controversia.
richiamato come norma sull'onere della prova nella controversia sul trasferimento dell'imposta, ma la decisione è stata definita in rito per difetto di legittimazione passiva.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le censure della ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, essendosi arrestata sul difetto di legittimazione passiva.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel quarto motivo con riferimento ai poteri istruttori e ai limiti del giudizio tributario.
richiamati a sostegno di censure su motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove.
art. 1, comma 628, L. n. 178/2020
richiamato nel quinto motivo in relazione a profili normativi sopravvenuti, senza incidenza sulla decisione finale.
L. reg. Piemonte 23 dicembre 2020, n. 31
richiamata nel quinto motivo in collegamento con la disciplina regionale del tributo.
art. 3 L.R. Piemonte n. 47/1993
indicato come base regionale dell'IRBA, ma la Corte ne ha valorizzato il quadro statale e la conseguente carenza di legittimazione passiva della regione.
art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 158/1990
richiamato quale fonte collegata alla disciplina dell'IRBA.
norma istitutiva dell'IRBA, richiamata per spiegare l'origine del tributo e la sua finalità di autonomia impositiva regionale.
art. 3, commi 13 e 14, L. n. 549/1995
Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale ... Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato ... si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente
la disposizione è decisiva perché conserva in capo all'amministrazione fiscale statale le funzioni di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva e contenzioso, escludendo competenze residue delle regioni nella gestione del tributo.
art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
richiamato nel riferimento alla sentenza CGUE che ha dichiarato incompatibile la disciplina nazionale.
art. 119 Cost.
evocato per spiegare la finalità di attribuire alle regioni maggiore autonomia impositiva.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l'opposizione proposta dalla ricorrente.
richiamato per il deposito di memoria della controricorrente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione insufficiente.
art. 7 d.p.r. n. 546/1992
richiamato nel quarto motivo per i poteri istruttori nel processo tributario.
non risulta citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso di un tributo, la legittimazione passiva va individuata in base alla concreta struttura normativa del prelievo e alle funzioni amministrative effettivamente attribuite dall'ordinamento, non in base alla sola destinazione finale del gettito.
- Se la disciplina del tributo attribuisce all'amministrazione finanziaria statale le funzioni di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, la regione che incassa o beneficia del gettito non è necessariamente il soggetto passivamente legittimato nelle azioni di rimborso.
- Il difetto di legitimatio ad causam, in quanto presupposto processuale fondante la potestas iudicandi, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, pure se non sia stato espressamente statuito nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando la cassazione rileva un vizio processuale che impedisce la decisione di merito, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- L'evoluzione successiva della giurisprudenza può giustificare la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, specie quando la parte abbia agito in un quadro interpretativo non ancora stabilizzato.
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