Cassazione Civile, Ordinanza n. 23883/2021 del 03/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una operazione immobiliare del 1996: una società semplice venditrice trasferiva un immobile a due acquirenti; contestualmente venivano pattuiti una promessa irrevocabile di rivendita a favore di una socia della società venditrice e un comodato dell’immobile in favore di quest’ultima e dei familiari. La società venditrice e alcuni chiamati in causa chiedevano di accertare la nullità della vendita per violazione del divieto di patto commissorio; gli acquirenti resistevano e proponevano domande riconvenzionali, tra cui il rilascio dell’immobile e il risarcimento per l’occupazione illegittima. In primo grado le domande della società venditrice venivano rigettate e veniva accolta la riconvenzionale degli acquirenti. In appello, interveniva però un pignoramento dell’immobile su iniziativa del creditore ipotecario, con successive cessioni di credito e una transazione tra più parti. La Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere per alcuni appellanti, ma, quanto al ricorrente, riteneva sopravvenuta la carenza di legittimazione attiva per le domande di rilascio e risarcimento dei danni da occupazione successivi alla sentenza di primo grado, affermando che la legittimazione spettasse al custode dell’immobile pignorato. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello deciso su una questione rilevata d’ufficio senza provocare il contraddittorio, configurando una decisione a sorpresa; 2) violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 2912 c.c., sostenendo che il pignoramento non escludesse la sua legittimazione, ma al più si affiancasse quella del custode; 3) violazione degli artt. 81 e 559 c.p.c., osservando che, anche volendo attribuire rilievo esclusivo al custode, il pignoramento avrebbe solo mutato il titolo della legittimazione; 4) violazione dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per il mancato accoglimento della domanda di responsabilità aggravata proposta contro la controparte per asserita temerarietà e alterazione della ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la questione della sopravvenuta carenza di legittimazione era stata rilevata d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio, impedendo alla parte di difendersi e di allegare, in ipotesi, una diversa qualificazione della propria posizione processuale come custode. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della cassazione è processuale: la decisione di merito della Corte territoriale è stata annullata per violazione del contraddittorio, poiché la pronuncia sulla carenza di legittimazione del ricorrente era stata resa come questione nuova e rilevata d’ufficio senza previa segnalazione alle parti.
Norme richiamate
richiamato come base della dedotta nullità per patto commissorio in collegamento con il divieto di frode alla legge
richiamato quale norma che vieta il patto commissorio
invocato in via subordinata per illiceità della causa in relazione alla disciplina antiusura
artt. 1-2-4 L. 7 marzo 1996, n. 108
richiamati dai terzi chiamati a sostegno della nullità per violazione della disciplina antiusura
invocato in subordine per rescissione per lesione
richiamato con riferimento alla pattuizione degli interessi nella vicenda del mutuo collegato all’operazione
invocato per responsabilità aggravata; la doglianza è rimasta assorbita
la Corte di cassazione lo richiama per affermare il divieto di decisione su questione d’ufficio senza previa attivazione del contraddittorio
richiamato quale parametro del contraddittorio processuale violato dalla decisione a sorpresa
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del principio del giusto processo e del contraddittorio
richiamato nei motivi relativi alla legittimazione ad agire
richiamato per sostenere che il pignoramento si estende ai frutti e non elimina la legittimazione del proprietario in senso assoluto
richiamato per la disciplina della custodia del bene pignorato e del mutamento del titolo di legittimazione
richiamato anche in relazione all’estensione del pignoramento ai frutti e ai danni da ritardata riconsegna
non citato testualmente nel dispositivo, ma il principio sull’onere della prova emerge solo indirettamente e non viene in concreto applicato
Massime di principio
- Se il giudice d’appello rileva d’ufficio una questione di fatto o mista di fatto e diritto decisiva per la decisione, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti; in mancanza, la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa, purché la parte indichi in cassazione quali difese concrete avrebbe potuto svolgere.
- La nullità da "decisione a sorpresa" ricorre anche nei processi instaurati prima delle modifiche normative sul contraddittorio, poiché il principio trova fondamento negli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.
- In tema di pignoramento di un immobile, la questione della legittimazione a chiedere il rilascio e il risarcimento dei danni da occupazione deve essere esaminata tenendo conto della posizione del custode del bene pignorato; tuttavia, la decisione su tale assetto processuale non può essere adottata senza consentire alle parti di interloquire sulla concreta incidenza del pignoramento sulla domanda proposta.
- La dedotta sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale o processuale non può essere affermata in modo automatico quando la parte alleghi di poter riformulare la domanda in una diversa qualità giuridica compatibile con il fatto sopravvenuto.
- Quando il motivo accolto è logicamente pregiudiziale rispetto agli altri, le ulteriori doglianze restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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