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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30452/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di anni uno, mesi uno e giorni sei di reclusione per la violazione della misura di prevenzione personale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto il dolo dalla sola violazione oggettiva della prescrizione, senza confrontarsi con la tesi difensiva dell'assenza di volontà di sottrarsi ai controlli o di violare la misura. Con il secondo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto, lamentando che la condotta fosse di scarsa gravità e che non fossero stati valorizzati l'assenza di specifici danni o pericoli e la non abitualità. Con il terzo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva, ritenendo la motivazione apparente e basata automaticamente sui precedenti penali. Con il quarto motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, deducendo motivazione apparente e sproporzionata fondamentalmente sul solo dato dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente spiegato sia la sussistenza dell'elemento soggettivo, desunto dalla consapevole violazione delle prescrizioni notificate, sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sia il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. Ha inoltre affermato che il ricorrente sollecitava una diversa ricostruzione fattuale, non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    È la fattispecie incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna; la Corte richiama la consapevole violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione come elemento da cui inferire l'elemento soggettivo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta non illogica né manifestamente contraddittoria.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata confermata sulla base dei precedenti penali dell'imputato; la Corte di cassazione esclude che la motivazione fosse meramente apparente o frutto di automatismo illegittimo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate con motivazione ritenuta ampia e coerente, non censurabile in cassazione mediante mera contrapposizione di una diversa valutazione.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la motivazione sul trattamento sanzionatorio è ritenuta adeguata.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    La censura in cassazione deve investire uno dei vizi della motivazione tassativamente previsti; la mera riproposizione delle doglianze di appello integra aspecificità del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni della misura, se consapevole e riferita a provvedimento notificato e noto all'agente, consente di desumere l'elemento soggettivo del reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la risposta argomentativa della sentenza impugnata.
  • La Corte di legittimità non può procedere a una rilettura del materiale fattuale né sostituire ai criteri valutativi del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta dal ricorrente più plausibile.
  • L'elemento soggettivo della violazione di prescrizioni imposte con misura di prevenzione può essere desunto dalla consapevole inosservanza di prescrizioni contenute in un provvedimento notificato e conosciuto dall'interessato.
  • La particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono valutazioni di merito censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non attraverso una mera contrapposizione di apprezzamenti alternativi.
  • La conferma della responsabilità e della pena in appello, ove adeguatamente motivata, non può essere sovvertita in cassazione mediante doglianze che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto e della gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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