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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44548/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello per molteplici censure: illegittimità del decreto di latitanza e della conseguente nomina del difensore d'ufficio; inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto/mancata allegazione dei decreti autorizzativi; errori nella identificazione dell'imputato con gli alias Kapaj/Kapay; insufficienza probatoria e illogicità nella affermazione della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e nella individuazione della responsabilità per singoli episodi di spaccio; vizio nella quantificazione della pena; mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Lecce: l'appello aveva già assolto Lushaj per alcuni episodi (date indicate nella sentenza) e confermato la condanna per altri, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e rideterminazione della pena in anni 8 di reclusione per il capo A). La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici tutti i motivi dedotti (latitanza, nomina difensore, intercettazioni non allegate, identificazione, prova dell'associazione, motivazione sulle singole condotte, quantificazione della pena e prescrizione). Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico stupefacenti)

    art. 73, art. 74, art. 80

    Art.73 e art.74 oggetto delle imputazioni; art.80 aggravante esclusa dalla Corte d'Appello per alcuni episodi. La Cassazione ha confermato l'uso degli artt. ai fini della qualificazione del fatto.

  • codice di procedura penale

    art. 295, art. 296, art. 169 comma 4, art. 175 comma 8

    Art.295-296: definizione e requisiti della declaratoria di latitanza (serve verbale di vane ricerche ed elemento della volontarietà). La Corte ha ritenuto esaustive le ricerche e legittimo il decreto di latitanza. Art.169(4): riferimento all'attivazione della cooperazione internazionale se emergono indicazioni di rifugio all'estero. Art.175(8): computo della prescrizione con aggiunta del periodo di sospensione tra notificazione della sentenza contumaciale e notificazione della restituzione del termine.

  • codice penale

    Art.133 richiamato per i criteri di determinazione della pena; la Corte d'Appello ha motivato l'entità della pena in relazione alla gravità dell'associazione e alla struttura organizzativa, mentre gli aumenti per continuazione sono stati motivati nella misura minima.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sez. U sent. n.18822/2014; Sez. U n.47127/2021; altre pronunce richiamate

    Richiamati i principi sulle ricerche per la latitanza (esaustività investigativa), sugli oneri di motivazione per la declaratoria di latitanza, sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova e sul carattere dell'onere motivazionale nella determinazione degli aumenti per continuazione.

Massime di principio

  • La declaratoria di latitanza richiede verbale di vane ricerche e valutazione dell'esaustività investigativa: il giudice può dichiararla legittima se risulta che non esistono elementi concreti che indichino un domicilio certo all'estero e le ricerche sono state adeguate alle circostanze.
  • La nomina del difensore d'ufficio disposta in conseguenza del decreto di latitanza è legittima se la dichiarazione di latitanza è corretta; censure generiche sulla volontarietà della sottrazione sono insufficienti in cassazione senza elementi concreti a sostegno.
  • Le doglianze sulle intercettazioni devono rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: se si contesta la legittimità degli atti autorizzativi occorre allegarne o trascriverne i decreti; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • L'identificazione dell'imputato con soggetti indicati nelle intercettazioni è questione di merito e la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione manifesti, non una diversa rielaborazione degli elementi probatori.
  • La prova dell'associazione a delinquere può essere confermata anche con riferimento a sentenze passate nei confronti di coimputati, purché il giudice richiami e colleghi puntualmente le risultanze utili a provare la partecipazione dell'imputato.
  • Nella quantificazione della pena il giudice deve applicare i criteri di cui all'art.133 c.p.; l'onere di motivare gli aumenti per continuazione esiste ma va tarato in rapporto allo scostamento rispetto al minimo edittale, ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle regole allora vigenti e delle eventuali sospensioni previste (es. art.175 c.p.p. comma 8) derivanti da fasi processuali come la notifica di sentenze contumaciali e la successiva restituzione del termine per impugnare.

Testo integrale

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