Cassazione Civile, Ordinanza n. 22773/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico sito in territorio di Siracusa, per il quale era stato notificato un precetto di rilascio perché asseritamente occupato senza titolo. L'occupante ha reagito proponendo opposizione al precetto e, con separata domanda poi riunita, ha chiesto l'accertamento dell'usucapione del bene, sostenendo di averlo posseduto in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre vent'anni. I giudici di merito hanno però ritenuto non provato il possesso utile ad usucapire e hanno rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella circostanza risultante dagli atti che egli aveva iniziato a possedere il terreno senza titolo; (2) violazione dell'art. 1141 c.c., per avere la Corte d'appello applicato il comma 2 invece del comma 1, sostenendo che dal precetto emergesse una situazione di possesso presunto e che la coltivazione del terreno fosse indice del possesso; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, operando la presunzione di possesso, spettasse alla controparte provare la mera detenzione. La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la doppia conforme rendeva inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; che il fatto storico dell'atto di precetto era stato esaminato dalla Corte d'appello; e che dalla notifica del precetto non era desumibile un atto volontario di apprensione idoneo a far operare la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. Né vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché mancava comunque la prova del possesso ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova del possesso utile all'usucapione del fondo rustico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, oltre accessori, e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., lo ha condannato altresì ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma ulteriore in favore di ciascun controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione del giudizio; decisione conforme alla proposta
quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, inclusi gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per la definizione accelerata del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il vizio è riferibile solo all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non a questioni, argomentazioni o sollecitazioni a una diversa lettura delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile
la presunzione di possesso opera solo se vi è una situazione di fatto riconducibile a un atto volontario di apprensione del bene; non basta la mera allegazione dell'occupazione senza titolo se non emerge un possesso in senso tecnico
l'usucapione presuppone la prova di un possesso continuato, pacifico, pubblico e utile per il tempo richiesto dalla legge
la prova presuntiva non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di merito quando manchi il necessario supporto fattuale del possesso
non vi è violazione dell'onere della prova se il giudice di merito accerta che il possesso utile ad usucapire non è stato provato; la censura che mira a ottenere una diversa valutazione delle prove non integra errore sul riparto probatorio
poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie aggravate previste dall'articolo, con condanna a somma ulteriore e a pagamento in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non esaminato, e non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In presenza di sentenze di primo e secondo grado conformi nell'accertamento dei fatti rilevanti, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per la c.d. doppia conforme, salvo che non si indichi un effettivo fatto storico omesso e decisivo nei limiti consentiti dalla legge.
- La presunzione di possesso non opera automaticamente per il solo fatto che un bene sia stato occupato o coltivato: occorre un compiuto quadro fattuale che consenta di qualificare la relazione con il bene come possesso e non come mera detenzione o occupazione di fatto.
- Chi invoca l'usucapione deve provare il possesso ad usucapionem nei suoi elementi costitutivi; se il giudice di merito ne esclude la prova, in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione del fatto.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice abbia semplicemente ritenuto non raggiunta la prova del fatto costitutivo, mentre la censura si risolve in realtà in una contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.
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