Cassazione Penale, Ordinanza n. 03599/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a una condotta riconducibile all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. Il ricorso è incentrato sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, invocata come causa di non punibilità. La Corte di cassazione rileva che la doglianza, pur formalmente riferita alla particolare tenuità, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte evidenzia inoltre che il giudice di appello aveva valorizzato in modo non illogico la qualità della sostanza e il quantitativo sequestrato, idoneo alla preparazione di circa 65 dosi, per escludere la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla particolare tenuità del fatto sollecitasse una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, e che la motivazione della Corte di appello fosse logica nel valorizzare qualità della sostanza e quantità, tali da escludere la causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, rispetto alla quale la Corte di merito aveva comunque escluso la particolare tenuità del fatto in ragione di qualità e quantità della sostanza.
causa di non punibilità invocata dal ricorrente e negata in considerazione della concreta offensività del fatto, desunta dalla qualità della sostanza e dal quantitativo.
base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare in modo non illogico la qualità della sostanza stupefacente e il suo quantitativo, specie se idoneo alla preparazione di un numero rilevante di dosi.
- Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica sulla gravità concreta del fatto, la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento con una diversa lettura degli elementi fattuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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