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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09021/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva svolto un accertamento sintetico sul reddito di un contribuente per l'anno d'imposta 2009, rilevando spese certe di importo contenuto e ulteriori spese collegate al possesso di beni indice, in particolare imbarcazioni a vela e un'autovettura, quantificate nell'avviso in Euro 46.422,00. Il contribuente non si era presentato al contraddittorio endoprocedimentale e aveva poi impugnato l'avviso sostenendo di non essere possessore di alcuna imbarcazione. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non provata dall'Ufficio la sussistenza degli elementi certi necessari, in particolare la disponibilità dell'imbarcazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento sintetico può fondarsi su qualsiasi informazione e che era errata la conclusione della CTR sul difetto di prova; nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR non avrebbe esaminato correttamente le prove e avrebbe fatto riferimento a dati inconferenti dell'anagrafe tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, osservando che il giudice di merito aveva espresso una ratio chiara e comprensibile: l'Ufficio non aveva provato la riferibilità al contribuente del bene indice preso a base dell'accertamento. Ha inoltre precisato che, pur essendo sufficiente ai fini dell'accertamento sintetico la prova della disponibilità del bene e non della proprietà, nel caso concreto l'Agenzia non aveva dimostrato neppure la disponibilità, neppure parziale, dell'imbarcazione da parte del contribuente. È stato ritenuto insufficiente il semplice richiamo, nell'avviso di accertamento, a prospetti o indicazioni del bene, poiché ciò non equivale a prova certa della sua riferibilità al contribuente. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973

    Nell'accertamento sintetico l'Ufficio deve fondare la ripresa su elementi certi indicatori di capacità contributiva; non basta un generico richiamo a beni o spese se non è provata la loro riferibilità al contribuente.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione legale richiamata opera solo quando il fatto-base sia provato dall'Amministrazione; nel caso concreto mancava la prova del fatto presupposto, cioè la disponibilità del bene indice.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il presupposto impositivo gravava sull'Amministrazione finanziaria, che non lo ha assolto dimostrando in modo certo la disponibilità dell'imbarcazione in capo al contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato esaminato e rigettato perché la CTR non ha errato nell'applicazione delle regole sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta poiché la motivazione della sentenza impugnata era sintetica ma completa e logicamente intellegibile.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione finanziaria deve provare con elementi certi e riferibili al contribuente il fatto-base da cui desume la maggiore capacità contributiva; non è sufficiente l'indicazione astratta di un bene indice nell'avviso di accertamento.
  • La prova richiesta all'Ufficio non necessariamente coincide con la prova della proprietà del bene, potendo bastare quella della sua disponibilità; tuttavia tale disponibilità deve essere effettivamente dimostrata e non semplicemente affermata.
  • Il richiamo alla presunzione prevista dall'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 non esonera l'Ufficio dall'allegare e dimostrare il presupposto fattuale che attiva il meccanismo presuntivo.
  • La motivazione è solo apparente quando sia incomprensibile o meramente assertiva; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma chiara, che renda percepibile la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sull'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova non può essere accolta se il ricorrente non contrasta specificamente la ratio della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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