Cassazione Civile, Ordinanza n. 01380/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria giudiziale di beni già in comunione tra due fratelli e dalle successive conseguenze di una procedura espropriativa che aveva interessato una particella assegnata, in sede divisionale, agli eredi di uno dei fratelli. Al momento della divisione il Tribunale aveva tenuto conto del fatto che sull’immobile esisteva una stima provvisoria dell’indennità di esproprio e aveva previsto che l’eventuale maggior importo riconosciuto in via definitiva sarebbe stato ripartito in parti uguali tra le due stirpi. In seguito la Corte d’appello, nel procedimento di opposizione alla stima, aveva liquidato un’indennità complessiva superiore a quella provvisoria, includendo sia la somma riferita alla porzione effettivamente ablata sia quella riferita alle porzioni residue deprezzate dalla parziale espropriazione. Il coerede controricorrente ha quindi chiesto che la differenza tra indennità definitiva e provvisoria fosse divisa a metà. I ricorrenti hanno sostenuto, nel giudizio di merito e poi in cassazione, che solo l’aumento dell’indennità relativo alla porzione espropriata dovesse entrare nella comunione e quindi essere ripartito tra tutte le stirpi, mentre la somma corrisposta per il deprezzamento delle porzioni residue avrebbe dovuto spettare solo agli eredi assegnatari di quelle porzioni, perché costituirebbe un ristoro per un danno patrimoniale subito da quei soli proprietari. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: violazione dell’art. 40 l. n. 2359/1865 sulla natura unitaria dell’indennità di espropriazione; omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l’indennità definitiva fosse composta da due componenti distinte; violazione del giudicato formatosi sulla divisione ereditaria; violazione delle norme processuali sulla specificità dell’appello e sul riparto delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di espropriazione parziale, l’indennità è unica e comprende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario originario, quindi sia il valore della parte ablata sia il deprezzamento delle porzioni residue. Ha ritenuto che, poiché nella divisione ereditaria era stata considerata l’intera particella con riferimento alla procedura espropriativa già in corso e con previsione espressa della ripartizione dell’eventuale maggiore indennità, la differenza tra indennità provvisoria e definitiva dovesse essere divisa tra le due quote ereditarie in modo unitario. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto del paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e perché la sentenza impugnata era una doppia conforme, il quarto motivo per mancato confronto con la ratio decidendi della Corte territoriale e il quinto motivo perché la regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il terzo motivo è stato respinto perché il giudicato divisionale non era stato violato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 40 l. 25 giugno 1865, n. 2359
in caso di espropriazione parziale l’indennità si determina in base alla differenza tra il giusto prezzo del bene prima dell’occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l’occupazione; il criterio copre l’intera diminuzione patrimoniale, compreso il deprezzamento del residuo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma i motivi che lo richiamavano sono stati respinti o dichiarati inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni giuridiche o di una diversa valutazione delle prove
in presenza di doppia conforme grava sul ricorrente l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
il giudicato formatosi sulla divisione ereditaria non è stato violato, perché il giudice della divisione aveva già considerato unitariamente l’intera particella e la possibile maggiore indennità
richiamato dai ricorrenti per contestare la statuizione sulle spese/sul quantum dovuto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione impugnata
testo ratione temporis vigente: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In caso di espropriazione parziale, l’indennità va considerata in modo unitario: essa comprende tanto il valore della porzione ablata quanto il deprezzamento delle porzioni residue del bene, sicché non sono configurabili due crediti distinti per indennità e risarcimento del danno da deprezzamento.
- Se, in una divisione ereditaria, il giudice ha già tenuto conto di una procedura espropriativa in corso e ha previsto la ripartizione dell’eventuale maggiore indennità tra i condividenti, la successiva liquidazione definitiva va confrontata con la stima provvisoria in modo unitario, salvo diversa volontà chiaramente emergente dal titolo divisionale.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira in realtà a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la valutazione del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in difetto, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non supera il vaglio di ammissibilità.
- Il giudicato sulla divisione ereditaria non è violato quando il giudice successivo si limita a dare attuazione al criterio già fissato nel precedente titolo divisionale, valorizzando unitariamente un cespite e la sua successiva evoluzione economica.
- La regolazione delle spese di lite, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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