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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03554/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società nel 2017. I giudici di merito avevano dichiarato l’illegittimità dei recessi, ritenendo che la comunicazione finale prevista dall’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 non fosse stata validamente eseguita: la nota del 7 agosto 2017 conteneva una graduatoria dei lavoratori ma non indicava in modo definitivo e completo i nominativi dei licenziati; successivamente erano state inviate note integrative e rettificative, fino a un ulteriore elenco di lavoratori in mobilità trasmesso mesi dopo. La società, con unico motivo di ricorso per cassazione, denunciava violazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la comunicazione finale potesse essere inviata anche prima delle lettere individuali di licenziamento e che fosse sufficiente allegare la graduatoria di tutti i dipendenti con i punteggi attribuiti, senza dover indicare subito i lavoratori effettivamente licenziati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’assunto della società, confermando che, nella procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione conclusiva ai sindacati e agli uffici competenti deve avere carattere unitario, completo e definitivo, e deve intervenire entro il termine perentorio previsto dalla legge. Nel caso concreto, la comunicazione del 7 agosto 2017 non era idonea perché priva dell’indicazione definitiva dei lavoratori licenziati, seguita poi da rettifiche e integrazioni che dimostravano il mancato rispetto della scansione procedimentale. La società è stata quindi condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 9, L. n. 223/1991

    "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi"

    La comunicazione finale della procedura di licenziamento collettivo deve essere tempestiva, unica, completa e definitiva; il termine di sette giorni è perentorio e la funzione della comunicazione è consentire il controllo sulla correttezza dei criteri di scelta e della procedura.

  • art. 4, comma 1, L. n. 223/1991

    La disciplina richiamata dalla Corte evidenzia che la procedura riguarda il licenziamento collettivo nell’ambito della gestione delle eccedenze di personale.

  • art. 4, comma 12, L. n. 223/1991

    Le comunicazioni effettuate senza osservanza della forma scritta e delle procedure previste dall’articolo sono prive di efficacia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione di legge in relazione all’interpretazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991.

  • art. 6, L. n. 604/1966

    La Corte richiama il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento quale ulteriore ragione della necessità di una comunicazione tempestiva e completa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella procedura di licenziamento collettivo la comunicazione conclusiva a sindacati e uffici competenti deve essere unica, completa e definitiva, non potendo essere frammentata in comunicazioni successive riferite solo ai lavoratori già licenziati al momento.
  • Il termine previsto per la comunicazione finale è perentorio: la sua violazione determina l’inefficacia del licenziamento, senza che rilevi la successiva conoscenza dei dati da parte dei lavoratori o l’assenza di prova di uno specifico danno.
  • La finalità della comunicazione finale è consentire un controllo tempestivo sulla corretta applicazione dei criteri di scelta e preservare lo spatium deliberandi dei lavoratori per l’eventuale impugnazione del recesso.
  • Quando la Corte di cassazione richiama un orientamento già consolidato su una medesima vicenda, la censura che non introduca argomenti nuovi rispetto ai precedenti è normalmente destinata a essere disattesa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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