Cassazione Penale, Sentenza n. 13226/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare (dal dicembre 2006 a febbraio 2007, con successivo regime di arresti domiciliari) in relazione a ipotesi di associazione finalizzata a favorire l'ingresso in Italia di cittadini rumeni irregolari. Il Tribunale di Matera lo aveva assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' (eccetto un reato estinto per prescrizione). La Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente la condotta ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p., ritenendo che il grave quadro indiziario che giustificò la misura cautelare non fosse stato smentito dalla sentenza di assoluzione e che il comportamento del ricorrente, consistente nel partecipare all'organizzazione di trasferimenti di persone per conto di terzi, fosse gravemente colposo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice penale e può rivalutare fatti penalmente rilevanti ai fini della riparazione; ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello secondo cui il compendio indiziario (dichiarazioni di stranieri, intercettazioni e servizi di osservazione) non è stato smentito dalla sentenza di merito e che la partecipazione del ricorrente al sistema di trasferimenti, pur non risultando unica causa di responsabilità penale, costituiva comportamento gravemente colposo ostativo all'equa riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il giudice della riparazione può negare l'equa riparazione quando la detenzione sia stata determinata da una condotta gravemente colposa dell'interessato; tale condotta comprende anche comportamenti non integri di reato ma che, per grave negligenza o imprudenza, hanno creato una situazione tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
La Corte territoriale ha considerato il quadro indiziario relativo alla finalità di trarre profitto dall'attività illecita (valutazione rilevante ai fini cautelari) e ha ritenuto che, anche se il giudice penale non ha ritenuto provata tale finalità oltre ogni ragionevole dubbio, non sia stato comunque smentito l'insieme delle risultanze che giustificarono la misura cautelare.
art. 416 cod. pen. e artt. 110, 81 c.p.
Norme relative all'associazione per delinquere e alla concorso di persone; citate per descrivere le imputazioni a carico dell'interessato e il quadro indiziario che giustificò l'adozione della misura cautelare.
Norma richiamata in relazione ai reati concernenti il favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno di stranieri; uno dei reati contestati risultò poi estinto per prescrizione, ma il quadro indiziario collegato è stato comunque valutato nel giudizio sulla riparazione.
Principio di autonomia del giudice della riparazione (giurisprudenza: Sez. U. n. 43/1995 e pronunce successive)
Il giudice che decide sull'equa riparazione è autonomo rispetto al giudice penale: non può ritenere provati fatti espressamente esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare fatti penalmente irrilevati o non esclusi dal merito ai fini di stabilire se il compendio probatorio abbia ingannato il giudice in modo da giustificare la misura cautelare e se sia imputabile al detenuto una colpa grave che esclude l'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione valuta se il complesso probatorio abbia ragionevolmente indotto l'autorità a disporre o mantenere la misura cautelare, usando criteri diversi da quelli richiesti per la condanna penale.
- L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: se emerge una condotta gravemente colposa (anche se non penalmente sanzionata) che abbia creato le condizioni per l'intervento dell'autorità, l'equa riparazione può essere esclusa ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
- Il giudice della riparazione non può basare la decisione su fatti espressamente esclusi con motivazione insuperabile dal giudice penale, ma può valorizzare circostanze non definitivamente negate dal merito (dichiarazioni, intercettazioni, osservazioni) per verificare l'idoneità del compendio probatorio a giustificare la misura.
- In simili controversie è centrale la valutazione della "colpa grave" del richiedente: occorre dimostrare che la detenzione sia stata determinata da un errore non prevedibile e non da una condotta imprudente o negligente che avrebbe potuto essere evitata.
- In Cassazione la cognizione è limitata alla legittimità e congruità della motivazione impugnata: gli argomenti nuovi o riproposizioni mere di valutazioni di merito difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione della corte territoriale risulta coerente con i principi giurisprudenziali.
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