Cassazione Penale, Ordinanza n. 02169/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto per la violazione, in data 11 ottobre 2022, di un ordine del Questore di Caserta che vietava all'imputato l'accesso alla piazza antistante la clinica San Michele di Maddaloni fino al 22 giugno 2023. Il ricorrente ha dedotto un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe rilevato l'illegittimità del provvedimento questorile, perché privo di motivazione sulle condotte antisociali attribuitegli, collegate all'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo e alla pretesa pericolosità per la sicurezza pubblica. In sostanza, chiedeva la disapplicazione dell'ordine amministrativo presupposto e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riproponesse questioni già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, i quali avevano svolto un controllo sulla legittimità del provvedimento del Questore. La Corte ha valorizzato che l'attività di parcheggiatore abusivo integra un illecito amministrativo e che, in caso di reiterazione delle condotte, il Questore può disporre con provvedimento motivato il divieto di accesso alle aree interessate, ove dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza. Nel caso concreto, la reiterazione di episodi analoghi, i precedenti dell'imputato e il contesto dell'area interessata hanno giustificato l'ordine, con conseguente infondatezza della richiesta di disapplicazione. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.
È la norma invocata per dedurre violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Viene richiamato per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, in assenza di richiesta di pubblica udienza.
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è qualificato come illecito amministrativo sanzionato da questa disposizione.
art. 9, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. l. 18 aprile 2017, n. 48
Prevede il provvedimento di allontanamento dall'area interessata dall'attività abusiva.
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. l. 18 aprile 2017, n. 48
"il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9"
Consente, in caso di reiterazione delle condotte e con provvedimento motivato, il divieto di accesso alle aree indicate, se dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza.
Massime di principio
- L'attività abusiva di parcheggiatore costituisce illecito amministrativo e può legittimare misure amministrative di allontanamento e divieto di accesso alle aree interessate quando vi sia reiterazione della condotta.
- Il provvedimento questorile che impone il divieto di accesso è legittimo se motivato in relazione alla reiterazione di comportamenti antisociali e alla loro idoneità a creare pericolo per la sicurezza collettiva in aree caratterizzate da intenso flusso di persone o veicoli.
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, quando la motivazione sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto sia logicamente e giuridicamente corretta.
- La richiesta di disapplicazione dell'ordine amministrativo presupposto deve essere respinta quando il giudice di merito abbia effettuato un adeguato vaglio della sua legittimità e della sussistenza dei presupposti normativi per la sua adozione.
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