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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27919/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto l'arma idonea a offendere la persona, qualificando correttamente la condotta; aveva inoltre escluso la particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso contestava tali valutazioni, ma le censure sono state ritenute dal giudice di legittimità come dirette esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata sia quanto all'idoneità dell'arma a recare offesa alla persona e al conseguente corretto inquadramento giuridico del fatto, sia quanto alla non particolare tenuità della condotta e alla non concedibilità delle attenuanti generiche. Poiché i motivi prospettavano censure di merito estranee al sindacato di legittimità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    norma incriminatrice contestata, riferita alla detenzione/porto di arma o oggetto idoneo a offendere la persona; la Corte ne conferma l'applicazione in base all'idoneità offensiva dell'arma

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato in sostanza tramite il riferimento alla non tenuità della condotta; la Corte approva la valutazione di merito che esclude la particolare tenuità del fatto

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in sostanza tramite il riferimento alle attenuanti generiche; la Corte approva il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto, della prova o della maggiore o minore gravità della condotta, quando la sentenza impugnata sia motivata in modo congruo e non manifestamente illogico.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle armi, il giudice di merito può fondare la responsabilità sull'idoneità concreta dell'oggetto a recare offesa alla persona; se tale apprezzamento è logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero vizio di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione adeguata, resiste al controllo di legittimità e non può essere sostituito da una diversa valutazione del ricorrente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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