Cassazione Civile, Ordinanza n. 32856/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione relativo a IRPEF da lavoro autonomo per l’anno d’imposta 2011. Dopo un primo rigetto in CTP e conferma in CTR, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio per difetto di motivazione. Nel giudizio di rinvio la domanda era stata nuovamente rigettata. Con il ricorso per cassazione contro tale ultima sentenza, il contribuente deduceva: da un lato, in memoria, l’esistenza di un preteso giudicato esterno derivante da una successiva decisione della giustizia tributaria regionale che aveva annullato un diverso avviso di intimazione del 2022 concernente anche il maggior debito IRPEF del 2011; dall’altro, con l’unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza di rinvio fosse meramente apparente e illogica perché non avrebbe considerato le deduzioni e le eccezioni difensive. La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, osservando sia la mancanza di attestazione di passaggio in giudicato della decisione invocata, sia la diversità dell’atto esattivo oggetto del presente giudizio rispetto a quello successivamente annullato. Quanto al motivo di ricorso, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della censura di motivazione, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e del materiale probatorio, già valutato dal giudice di rinvio, il quale aveva accertato che il contribuente non aveva dichiarato integralmente i compensi percepiti nel 2011 dal Comune di Francavilla al Mare.
La decisione
La Corte ha escluso ogni efficacia del preteso giudicato esterno, perché la decisione invocata non risultava attestata come passata in giudicato e comunque riguardava un diverso atto esattivo, successivo e distinto da quello impugnato nel presente processo. Ha poi ritenuto che il ricorso, pur formalmente imperniato sulla motivazione apparente, fosse sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto inidoneo perché volto in realtà al riesame del merito.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Invocati per contestare l’apparenza della motivazione della decisione tributaria, senza però scalfire l’accertamento di merito compiuto dal giudice di rinvio.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata esplicitasse in modo sufficiente le ragioni del rigetto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Usato come norma di riferimento del motivo di ricorso, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione fattuale.
Citate le forme del procedimento camerale con proposta di decisione accelerata.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva del ricorrente nel procedimento camerale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La deduzione di un giudicato esterno richiede che la decisione invocata risulti effettivamente passata in giudicato e che abbia identità oggettiva e rilevanza rispetto all’atto o al rapporto controverso nel giudizio pendente.
- Non può essere fatto valere come giudicato esterno un provvedimento che riguardi un diverso atto esattivo, ancorché collegato al medesimo credito tributario o a segmenti differenti della medesima vicenda fiscale.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio, se sorretto da motivazione sufficiente, non può essere sovvertito mediante una contestazione meramente assertiva della ricostruzione probatoria.
- L’insufficiente o pretestuosa proposizione del ricorso può determinare, oltre all’inammissibilità, la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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