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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05825/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario, garantito da fideiussione, ha agito ex art. 2901 c.c. contro il fideiussore e la moglie per far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto con cui il debitore aveva trasferito alla coniuge la propria quota dell’immobile adibito a casa familiare, in esecuzione di accordi di separazione consensuale. La domanda è stata accolta in primo grado e l’appello della moglie è stato rigettato. In Cassazione il debitore ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe malgovernato le presunzioni semplici nel ritenere provata la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, perché il rito sommario seguito in primo grado avrebbe impedito la prova contraria; secondo il ricorrente, tale scelta processuale avrebbe trasformato indebitamente una presunzione semplice in una presunzione assoluta, mentre con cognizione piena l’esito avrebbe potuto essere diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente desunto, tramite presunzioni semplici, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo dai dati fattuali valorizzati in merito alla lunga durata del matrimonio e al trasferimento dell’unico immobile intestato al debitore. Inoltre, la doglianza relativa al rito sommario è stata respinta perché il ricorrente non aveva indicato quali specifiche circostanze avrebbe potuto provare con un’istruzione piena, né aveva allegato un concreto pregiudizio processuale derivante dal rito adottato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare l’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore

  • art. 702 bis c.p.c.

    rito sommario di cognizione richiamato come procedimento seguito in primo grado; la sua utilizzazione non è di per sé causa di nullità o di preclusione probatoria

  • art. 702 ter c.p.c.

    il mutamento del rito presuppone che le parti abbiano allegato specifiche esigenze istruttorie incompatibili con l’istruzione sommaria

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento della consapevolezza del pregiudizio, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti

  • art. 360, co. 1 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere probatorio delle parti, che devono dedurre tempestivamente le istanze istruttorie necessarie

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo può essere provata mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi fattuali univoci e contestuali, come la struttura del rapporto familiare e la riconducibilità del bene trasferito al patrimonio del debitore.
  • Il rito sommario di cognizione non determina di per sé una lesione del diritto di difesa: chi se ne dolga deve indicare in modo specifico quali prove o circostanze ulteriori avrebbe potuto dedurre in caso di istruzione piena e quale concreto pregiudizio processuale abbia subito.
  • La richiesta di mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere le parti in termini rispetto a deduzioni istruttorie omesse o insufficienti sin dagli atti introduttivi; le parti devono allegare tempestivamente tutto il thema probandum rilevante.
  • Ai fini dell’azione revocatoria, anche un atto che comporti una variazione soltanto qualitativa del patrimonio del debitore può integrare l’eventus damni, se rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRevocatoria ordinariaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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