Cassazione Penale, Sentenza n. 25827/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di una donna indagata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per uno dei reati-fine. Il Gip aveva disposto la custodia in carcere; il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione, ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio). In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria del reato associativo, sostenendo che il giudice del riesame avesse attribuito rilievo a conversazioni captate senza adeguata verifica della loro riferibilità ai fatti e con valorizzazione di contatti episodici, non idonei a provare l'intraneità al sodalizio; 2) erroneità della valutazione delle esigenze cautelari, perché fondata su presunto spessore criminale e fitta rete di contatti non riscontrati, mentre l'indagata sarebbe priva di precedenti e, al più, avrebbe avuto un coinvolgimento brevissimo e sporadico; 3) inutilizzabilità di una nota della polizia giudiziaria dell'11 luglio 2025 sui rapporti recenti con un coindagato, perché formata dopo la richiesta e dopo l'adozione della misura e depositata solo il giorno dell'udienza di riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del materiale indiziario, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, affermando che nel riesame cautelare sono utilizzabili anche documenti formati dopo l'ordinanza genetica, purché prodotti in udienza e sottoposti al contraddittorio delle parti; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la persistenza dei contatti con il coindagato in vinculis dimostrava la concretezza e attualità delle esigenze cautelari e che, in presenza di gravi indizi per il reato associativo, operava la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., non superata dalla difesa. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta in concreto rivalutativa
richiamato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, la cui esistenza è stata contestata dalla difesa
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sul quadro cautelare
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi
evoca una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo, non superata dalla difesa
base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per le comunicazioni conseguenti alla decisione cautelare
Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 marzo 2023, n. 11091, rv. 284410
richiamata per il principio secondo cui nel riesame cautelare possono essere utilizzati documenti formati successivamente all'ordinanza genetica se prodotti in udienza e sottoposti al contraddittorio
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario: sono censurabili solo errori di diritto o motivazioni meramente apparenti o manifestamente illogiche, non la diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel giudizio di riesame cautelare possono essere utilizzati anche documenti formati dopo l'emissione dell'ordinanza genetica, a condizione che siano prodotti nel contraddittorio delle parti nel corso dell'udienza e che la difesa sia posta in condizione di interloquire.
- Quando la contestazione riguarda un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la persistenza di rapporti operativi con un soggetto in vinculis e il ruolo di referente per la ripresa dell'attività associativa possono integrare, sul piano cautelare, indizi della concreta attualità del pericolo di reiterazione o di mantenimento del vincolo.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per taluni gravi reati, una volta affermati i gravi indizi, può essere vinta solo con elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'inadeguatezza della misura massima; non bastano allegazioni generiche sulla assenza di precedenti o sulla asserita episodicità dei contatti.
- In tema di esigenze cautelari, il giudice può valorizzare dati intercettivi e relazioni con coindagati anche se l'indagato non abbia precedenti penali, purché la motivazione dia conto della concretezza e attualità del pericolo desumibile dagli elementi del caso concreto.
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