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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25827/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di una donna indagata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per uno dei reati-fine. Il Gip aveva disposto la custodia in carcere; il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione, ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio). In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria del reato associativo, sostenendo che il giudice del riesame avesse attribuito rilievo a conversazioni captate senza adeguata verifica della loro riferibilità ai fatti e con valorizzazione di contatti episodici, non idonei a provare l'intraneità al sodalizio; 2) erroneità della valutazione delle esigenze cautelari, perché fondata su presunto spessore criminale e fitta rete di contatti non riscontrati, mentre l'indagata sarebbe priva di precedenti e, al più, avrebbe avuto un coinvolgimento brevissimo e sporadico; 3) inutilizzabilità di una nota della polizia giudiziaria dell'11 luglio 2025 sui rapporti recenti con un coindagato, perché formata dopo la richiesta e dopo l'adozione della misura e depositata solo il giorno dell'udienza di riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del materiale indiziario, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, affermando che nel riesame cautelare sono utilizzabili anche documenti formati dopo l'ordinanza genetica, purché prodotti in udienza e sottoposti al contraddittorio delle parti; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la persistenza dei contatti con il coindagato in vinculis dimostrava la concretezza e attualità delle esigenze cautelari e che, in presenza di gravi indizi per il reato associativo, operava la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., non superata dalla difesa. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta in concreto rivalutativa

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, la cui esistenza è stata contestata dalla difesa

  • art. 279 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sul quadro cautelare

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    evoca una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo, non superata dalla difesa

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per le comunicazioni conseguenti alla decisione cautelare

  • Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 marzo 2023, n. 11091, rv. 284410

    richiamata per il principio secondo cui nel riesame cautelare possono essere utilizzati documenti formati successivamente all'ordinanza genetica se prodotti in udienza e sottoposti al contraddittorio

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario: sono censurabili solo errori di diritto o motivazioni meramente apparenti o manifestamente illogiche, non la diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di riesame cautelare possono essere utilizzati anche documenti formati dopo l'emissione dell'ordinanza genetica, a condizione che siano prodotti nel contraddittorio delle parti nel corso dell'udienza e che la difesa sia posta in condizione di interloquire.
  • Quando la contestazione riguarda un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la persistenza di rapporti operativi con un soggetto in vinculis e il ruolo di referente per la ripresa dell'attività associativa possono integrare, sul piano cautelare, indizi della concreta attualità del pericolo di reiterazione o di mantenimento del vincolo.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per taluni gravi reati, una volta affermati i gravi indizi, può essere vinta solo con elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'inadeguatezza della misura massima; non bastano allegazioni generiche sulla assenza di precedenti o sulla asserita episodicità dei contatti.
  • In tema di esigenze cautelari, il giudice può valorizzare dati intercettivi e relazioni con coindagati anche se l'indagato non abbia precedenti penali, purché la motivazione dia conto della concretezza e attualità del pericolo desumibile dagli elementi del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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