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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato un rimborso IVA di 191.189 euro relativo all'anno 2002, già erogato alla società, ritenendo che il contratto di affitto d'azienda stipulato con N.P. s.r.l. celasse una cessione d'azienda, operazione fuori campo IVA. La C.T.R. aveva inoltre ritenuto fittizie le operazioni fatturate, valorizzando il mancato versamento dell'IVA da parte della società emittente, il suo fallimento e i collegamenti tra le due società. I ricorrenti hanno denunciato, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o assolutamente carente, nonché l'omessa valutazione della possibile preclusione derivante dalla precedente verifica fiscale parziale conclusasi senza rilievi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della C.T.R. apodittica, illogica e insufficiente. In particolare, non era logicamente possibile dedurre la fittizietà delle operazioni dal solo mancato versamento dell'IVA da parte della società emittente; inoltre, il semplice fatto che le società avessero avuto per alcuni anni la stessa sede e il medesimo amministratore non dimostrava l'esistenza di un gruppo societario né la natura fittizia delle operazioni. La C.T.R. aveva anche omesso di esaminare la questione della possibile preclusione derivante dalla verifica fiscale precedente, terminata con un PVC senza rilievi. Gli altri nove motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito del rimborso IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4

    La disposizione disciplina le condizioni per ottenere il rimborso del credito IVA. L'Ufficio aveva ritenuto che tali condizioni non sussistessero perché l'operazione sottostante sarebbe stata una cessione d'azienda fuori campo IVA; la Cassazione non ha però deciso definitivamente questa questione, limitandosi a censurare la motivazione della sentenza d'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiede che la sentenza tributaria contenga gli elementi essenziali, tra cui un'esposizione sufficientemente chiara dei fatti, delle domande e della motivazione. La sentenza d'appello è stata ritenuta carente perché non aveva illustrato adeguatamente il contenuto della controversia e le ragioni del dissenso rispetto alla decisione di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 1, n. 4

    Impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione meramente apparente, apodittica o priva di un percorso logico comprensibile determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione della C.T.R. non consentiva di comprendere adeguatamente l'iter logico seguito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una sentenza d'appello deve confrontarsi con le domande, le difese e la motivazione della sentenza di primo grado; il loro mancato esame può comportare la nullità per motivazione apparente.
  • La fittizietà delle operazioni non può essere desunta automaticamente dal mancato pagamento dell'IVA da parte del fornitore, dal suo fallimento o da collegamenti personali e organizzativi tra le società: occorrono elementi concreti, specifici e logicamente collegati.
  • La coincidenza della sede sociale o dell'amministratore può costituire un elemento indiziario, ma non dimostra da sola l'esistenza di un gruppo societario, una frode o la simulazione di un'operazione.
  • Quando una precedente verifica fiscale si è conclusa senza rilievi, il giudice deve esaminare espressamente se essa abbia prodotto effetti preclusivi o comunque rilevanti rispetto a una successiva revoca o rettifica.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non equivale all'accertamento definitivo del diritto al rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione.

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