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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17528/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una banca avverso il mancato accoglimento della propria domanda di insinuazione per un credito da saldo debitore di conto corrente intestato alla società poi fallita. Il giudice di merito aveva ritenuto nulli gran parte dei contratti bancari prodotti, perché composti da fogli sciolti e sottoscritti solo sull’ultimo foglio, nonché comunque non opponibile alla procedura la documentazione contrattuale per difetto di data certa anteriore al fallimento. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 117 TUB, 2702, 1326 e 2697 c.c., sostenendo che la validità del rapporto e delle condizioni contrattuali potesse desumersi anche da successive modifiche richieste per iscritto dalla correntista e accettate dalla banca, oltre che da delibere del CdA annotate sui libri sociali; (2) violazione dell’art. 2704 c.c., censurando la ritenuta carenza di data certa dei documenti e deducendo che essa emergesse da estratti conto, delibere e altri atti; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale si fosse spinto ad affermare un saldo attivo in favore del fallimento, senza domanda riconvenzionale della procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non autosufficiente e comunque non diretto a colpire la ratio decidendi, perché le asserite modifiche contrattuali successive non risultavano trattate nel decreto impugnato né dedotte tempestivamente nel giudizio di opposizione, essendo state richiamate solo nelle note conclusionali; inoltre i documenti indicati non erano stati adeguatamente localizzati e illustrati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’accertamento della data certa e della idoneità di fatti diversi da quelli tipizzati dall’art. 2704 c.c. è riservato al giudice di merito, e la banca aveva svolto solo censure di merito, senza dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’osservazione del Tribunale sul saldo attivo risultava svolta ad abundantiam e quindi priva di effetti decisori. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    L’opposizione allo stato passivo era il rimedio utilizzato per contestare il rigetto dell’insinuazione del credito nel fallimento.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di validità della documentazione/rapporti bancari.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato per la efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per sostenere l’esistenza di un incontro di volontà sulle modifiche contrattuali successive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.

  • art. 2704 c.c.

    La certezza della data delle scritture private e la idoneità di fatti diversi da quelli tipizzati a provare l’anteriorità della formazione del documento sono rimesse al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è censurabile l’affermazione resa ad abundantiam e priva di effetti decisori, per difetto di interesse all’impugnazione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è ammesso solo nei ristretti limiti oggi previsti dalla norma come interpretata dalle Sezioni Unite.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della decisione impugnata e si fonda su allegazioni o documenti non tempestivamente introdotti nel giudizio di merito.
  • L’efficacia probatoria e la data certa delle scritture private sono apprezzamenti riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione di fatto, salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • La parte che ricorre per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione contenuto, collocazione e tempestiva produzione dei documenti su cui fonda le censure.
  • Non sussiste interesse a impugnare una statuizione priva di portata decisoria, resa solo ad abundantiam e dunque inidonea a incidere sul dispositivo.
  • La sottoscrizione di documenti bancari e la prova della loro opponibilità alla procedura concorsuale devono essere dimostrate con allegazioni tempestive e specifiche, non potendo la parte colmare in cassazione lacune istruttorie o assertive del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConto corrente
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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