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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13220/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato le decisioni di merito chiedendo l'accertamento della simulazione per interposizione fittizia degli atti di compravendita (atti del 30-6-2005 e relativi trasferimenti), sostenendo che i beni (terreni, fabbricati, attrezzi e macchinari) fossero in realtà riconducibili a Giuseppe Gaudiano, usati per sottrarre patrimonio alla garanzia dei creditori. Chiedeva, conseguentemente, la dichiarazione di inefficacia degli atti (anche del successivo atto del 24-5-2007 tra moglie e figlio) e, in via subordinata, la nullità/parziale simulazione e la reintegrazione patrimoniale (azione revocatoria). Inoltre deduceva vizi di omessa pronuncia e violazioni probatorie e procedurali rilevanti ai fini della prova della simulazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi per diverse ragioni: molte doglianze erano inammissibili perché basate su questioni di fatto non dedotte in modo ammissibile in sede di legittimità; altri motivi sono risultati inammissibili per effetto della 'doppia conforme' (art. 348-ter c.p.c.) in mancanza dell'indicazione della diversa base fattuale tra primo e secondo grado; la Corte ha inoltre richiamato i principi relativi all'onere della prova, alla necessità di indicare il titolo di proprietà diverso da quello contestato e all'inutilità dell'azione revocatoria ove non sia dimostrato che il bene impugnato facesse parte del patrimonio del debitore. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di tutte le parti controricorrenti, con liquidazione degli importi a favore dei vari difensori e parti (e indicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla dedotta omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non avesse omesso la pronuncia perché la domanda sugli attrezzi era fondata sulla stessa fattispecie di simulazione già esaminata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sul tema dei fatti non contestati; la Corte ha precisato che la mera disponibilità materiale non sostituisce l'allegazione del titolo di proprietà indispensabile per la domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria del giudice di merito rientra nel prudente apprezzamento, sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4 e n. 5)

    Norme invocate per i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità o l'infondatezza di vari motivi sia perché non indicavano criticamente le asserite violazioni (n.3), sia perché mancava la specificità necessaria (n.4), sia perché i motivi ex n.5 sono inammissibili in ipotesi di doppia conforme se non dimostrata la diversa base fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito all'onere della prova; la Corte ha ricordato che la censura sulla distribuzione dell'onere probatorio è ammissibile solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella cui spetta per legge, mentre la valutazione delle prove rimane prerogativa del giudice di merito.

  • art. 1361 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova e delle scritture contrattuali; la Corte non ha ritenuto che fosse stata fornita prova sufficiente a invertire la ricostruzione di merito.

  • art. 1415 c.c.

    Norma sulla simulazione: la Corte ha esaminato le doglianze relative alla simulazione e ha ritenuto non provata la fittizietà degli atti in concreto, confermando la decisione di merito.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamata in rapporto agli effetti della simulazione; la Corte ha evidenziato che l'accertamento della simulazione richiede adeguata allegazione e prova dei fatti che la configurino.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato marginalmente nel contesto delle norme sul trasferimento della proprietà; la Corte ha valutato che non risultava titolo probatorio valido per attribuire la proprietà al debitore.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulle presunzioni: la Corte ha richiamato la necessità che le presunzioni adoperate dal giudice di merito siano gravi, precise e concordanti; la valutazione resta rimessa al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Ancora in tema di presunzioni; la Corte ha sottolineato che la critica in cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sull'azione revocatoria: la Corte ha precisato che l'azione revocatoria è inapplicabile se non è dimostrato che il bene alienato facesse parte del patrimonio del debitore (es. acquistato in comunione legale).

  • art. 348-ter c.p.c.

    Invocata per il criterio della 'doppia conforme': la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi ex art.360 n.5 quando il ricorrente non dimostra che le ragioni fattuali tra primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle spese di lite; la Corte ha confermato l'applicazione del principio di soccombenza anche verso terzi citati legittimamente, se le domande attoree risultano rigettate.

  • art. 100 c.p.c.

    Riferito alle spese del processo: la Corte ha ribadito che il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese anche dei terzi coinvolti dalla domanda infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di autorizzazioni e difese: la Corte ha applicato i principi procedurali relativi alle spese e alla partecipazione al giudizio.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di esito negativo del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l'accertamento della simulazione il ricorrente deve allegare e provare fatti concreti e precisi: la mera disponibilità materiale del bene non è sufficiente senza indicazione del titolo di proprietà.
  • L'azione revocatoria richiede che il bene alienato facesse parte del patrimonio del debitore al momento dell'alienazione (es. acquistato in comunione legale); senza questo presupposto l'azione è priva di utilità.
  • In ipotesi di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata integralmente in appello) i motivi ex art. 360 n.5 c.p.c. sono inammissibili se non si dimostra la diversità delle ragioni fattuali tra i due gradi di giudizio.
  • La valutazione della prova e delle presunzioni è attività tipica del giudice di merito; in cassazione vanno dedotte violazioni di diritto ben circostanziate e non semplici censure sulla ricostruzione fattuale.
  • Chi cita terzi in giudizio senza formulare domande nei loro confronti può comunque essere condannato alle spese a loro carico se la domanda principale è rigettata: vale il principio di soccombenza per i soggetti coinvolti dal giudizio.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità: indicare le norme violate non basta; occorre criticare concretamente gli affermazioni della sentenza impugnata e, se si invoca l'art.360 n.5, indicare le ragioni fattuali differenti tra primo e secondo grado.
  • Quando si deduce la proprietà di beni mobili (attrezzi e macchinari) è necessario indicare espressamente il titolo di acquisto; non basta l'assunto che tali beni siano rimasti nella disponibilità del presunto proprietario.

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