Cassazione Civile, Sentenza n. 13219/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla validità di un atto di compravendita (28-10-2009) stipulato da Sergio Cucci in nome e per conto del figlio Simone mediante procura (10-1-1992). Il ricorrente deduceva: estinzione o rinuncia della procura (mancanza di poteri di rappresentanza), simulazione della compravendita dissimulante una donazione per mancato pagamento del prezzo, conflitto di interessi del rappresentante che ha comprato per conto del rappresentato nei confronti della propria moglie, e omesso o inesatto accertamento del pagamento del prezzo (prove introdotte in appello dai resistenti). In cassazione sono state sollevate 10 censure, tra cui la nullità della sentenza per composizione del collegio con giudice ausiliario, la illegittima ammissione in appello di documenti e fatti nuovi (art. 345 c.p.c. dopo la novella), la valutazione della prova del pagamento del prezzo e la questione del conflitto di interessi (art. 1394/1395 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, applicando i principi esposti. In particolare la Cassazione ha ritenuto errato: (i) l'uso della nozione di "indispensabilità" per giustificare l'ammissione di nuovi documenti in appello; dopo la modifica dell'art. 345 c.p.c. la valutazione deve riguardare l'impossibilità di deposito in primo grado per causa non imputabile alla parte; (ii) l'omessa verifica se i documenti e le produzioni in appello introducevano fatti nuovi (nova) e se pertanto fossero preclusi. Altri motivi sono stati rigettati (primo e decimo) o dichiarati assorbiti (diversi), e la Corte ha demandato al giudice di rinvio la verifica sull'ammissibilità e la rilevanza probatoria dei documenti prodotti in appello e, quindi, il nuovo accertamento sulla questione del pagamento del prezzo e sulla eventuale simulazione / donazione. La Corte ha altresì ritenuto legittima, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la partecipazione del giudice ausiliario fino ai termini indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c. (comma 3)
Dopo la modifica introdotta dalla L. 134/2012 il divieto di produrre nuovi documenti in appello è assoluto salvo che non risulti che fosse impossibile depositarli in primo grado per causa non imputabile alla parte; la precedente nozione di "indispensabilità" non è più criterio di ammissibilità
art. 54 d.l. 22-6-2012 n. 54 conv. in L. 7-8-2012 n. 134
Norma che ha modificato l'art. 345 c.p.c.; la Cassazione ha ricordato che la nuova disciplina impone il divieto assoluto di nuova documentazione in appello salvo l'eccezione dell'impossibilità della produzione in primo grado per cause non imputabili alla parte
d.l. 21-6-2013 n. 69 conv. con mod. in L. 9-8-2013 n. 98 (artt. 62-72) e sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021
La disciplina che prevedeva l'uso dei giudici ausiliari nelle Corti d'appello è stata oggetto di rilievo costituzionale; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la composizione con giudice ausiliario è temporaneamente tollerata fino a termine concordato per evitare l'annullamento delle decisioni
art. 360 c.p.c.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata per l'inquadramento delle censure (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.)
art. 1394 c.c.
Disciplina dell'annullabilità dei negozi compiuti dal rappresentante in conflitto di interessi; richiede valutazione concreta del conflitto e non automaticamente l'annullamento laddove vi sia sola autorizzazione generica
art. 1395 c.c.
Previsioni che impongono cautele (predeterminazione del contenuto del contratto e autorizzazione specifica) quando il rappresentante conclude il contratto per se stesso; tali cautele sono diverse e più stringenti rispetto all'annullabilità ex art. 1394
art. 1453 c.c.
Richiamato nella censura relativa all'efficacia dei pagamenti effettuati dopo la proposizione della domanda di risoluzione; la decisione ha lasciato al giudice del rinvio la verifica della rilevanza temporale dei pagamenti
art. 2729 c.c.
Regole sulla prova per presunzioni; la censura relativa a valutazioni presuntive è stata assorbita dal rinvio per nuovo accertamento probatorio
art. 2909 c.c.
Richiamato con riferimento al giudicato interno; la questione è stata rimessa al giudice del rinvio in funzione dell'eventuale ammissione di prove nuove
Massime di principio
- Nuova documentazione in appello: dopo la novella di cui alla L. 134/2012 l'ammissione di documenti prodotti in appello si valuta non sulla "indispensabilità", ma sulla impossibilità di depositarli in primo grado per causa non imputabile alla parte; il giudice deve motivare questa valutazione
- Divieto di nova in appello: il giudice d'appello deve verificare se le produzioni o le nuove prospettazioni fattuali introdotte in appello modificano i temi di indagine rispetto al primo grado (introduzione di fatti nuovi o diversi è inammissibile), trasformando il gravame in un iudicium novum
- Prova del pagamento nei casi di simulazione: il rappresentato che agisce per far dichiarare la simulazione è terzo rispetto al contratto; pertanto la dichiarazione di quietanza contenuta nel rogito non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo: l'acquirente deve fornire riscontri probatori ulteriori (es. documentazione bancaria)
- Conflitto di interessi del rappresentante: va valutato concretamente; l'esistenza del rapporto di coniugio è un indizio, ma non determina automaticamente l'annullabilità. Le cautele specifiche previste dall'art. 1395 c.c. attengono a fattispecie diverse e non sostituiscono la valutazione di merito richiesta dall'art. 1394 c.c.
- Composizione del collegio con giudice ausiliario: la partecipazione del giudice ausiliario alle decisioni d'appello non costituisce automaticamente causa di nullità alla luce degli orientamenti costituzionali e di legittimità recenti, salvo diversi e successivi sviluppi normativi o costituzionali
- Quando si ottiene la cassazione parziale con rinvio: la Corte di Cassazione, accogliendo motivi che riguardano l'ammissibilità di prove o la correttezza del procedimento di appello, ordina il rinvio per consentire al giudice d'appello di rieffettuare l'istruttoria conformemente ai principi di diritto enunciati
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