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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13216/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza n.1317/2024 della Corte di Cassazione: i ricorrenti deducevano un "errore revocatorio" nella lettura della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i motivi terzo-settimo del loro ricorso per cassazione (contestando l'omesso esame di fatti decisivi e l'apparente contraddittorietà della motivazione). In particolare lamentavano omissione o insufficiente considerazione delle dichiarazioni del notaio Monari e di testimoni circa la presenza dei testimoni alla stesura/lettura del testamento, il mancato esame delle dichiarazioni rese dal notaio al P.M., e l'erronea applicazione della nozione di "doppia conforme" ai fini dell'inammissibilità ex art. 360 co.1 n.5 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse effettivamente preso in esame i motivi del ricorso di legittimità (esponendone contenuto e ragioni) e che i motivi terzo-settimo fossero stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili perché miravano sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, valutazione estranea al sindacato di legittimità. Pur riconoscendo una svista formale circa l'affermazione che la Corte d'appello avesse confermato la sentenza di primo grado (errore sulla c.d. "doppia conforme"), la Corte ha ritenuto tale errore non essenziale e non decisivo rispetto alla pronuncia, sicché non integra il requisito dell'errore revocatorio. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese del giudizio (liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese, IVA e CPA), con possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Predisposizione del rimedio della revocazione avverso provvedimenti della Corte di Cassazione; il ricorso è stato proposto sulla base di tale norma per denunciare errore di fatto nella pronuncia di legittimità

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Individua l'errore revocatorio relativo a fatti incontestabili emersi dagli atti; la Corte ha applicato i criteri di rilevanza, evidenza e decisività dell'errore ai fini della revocazione

  • art. 360 co.1 n.3, n.4, n.5 cod. proc. civ.

    Parametri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato che i motivi impugnati erano in realtà tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove (ambito n.5 e n.3 e n.4), non rilevabili in sede di legittimità

  • art. 348-ter co.5 cod. proc. civ.

    Regola della 'doppia conforme' quale requisito per evitare l'inammissibilità del motivo ex art.360 n.5; la Corte ha rilevato un'errata affermazione formale circa l'esistenza di una doppia conforme ma ha ritenuto l'errore non decisivo

  • art. 380-bis.1, art. 375 co.2 n.4-ter, art. 375 co.1, art. 378 cod. proc. civ.

    Norme procedurali relative alla trattazione e rimessione alle udienze pubbliche e ai termini per deposito di memorie; citate in relazione al rito con cui è stato trattato il ricorso

  • art. 13 co.1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Prevede l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato in caso di determinati esiti processuali; la Corte ha rilevato l'applicabilità per i ricorrenti

Massime di principio

  • La revocazione contro pronunce della Corte di Cassazione è ammessa solo per un errore di fatto evidente, incontestabile dagli atti e decisivo per la decisione: mere divergenze di valutazione o richieste di più analitica motivazione non sono sufficienti.
  • La Corte può trattare congiuntamente motivi strettamente connessi e dichiararli inammissibili se il loro contenuto mira a una riconsiderazione integrale del compendio probatorio, materia riservata al giudice di merito.
  • Una svista formale nella motivazione della Cassazione (es. riferimento errato a una 'doppia conforme') non comporta automaticamente revocazione: l'errore deve essere essenziale e avere nesso causale con il diverso esito della pronuncia.
  • I giudizi che impugnano valutazioni di merito (credibilità, persuasività della motivazione, scelta delle fonti del convincimento) sono in genere improponibili in sede di legittimità e non configurano di per sé un errore revocatorio.
  • In caso di rigetto della revocazione la parte soccombente può essere condannata alle spese e soggetta a ulteriori oneri (es. contributo unificato), quindi valutare la fondatezza concreta dell'errore prima di promuovere il rimedio straordinario.

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