Cassazione Civile, Sentenza n. 13249/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha censurato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sostenendo che le obbligazioni di pagamento delle restituzioni all'esportazione sono obbligazioni 'quérables' della P.A. soggette alle norme di contabilità dello Stato; pertanto, il ritardo non produce automaticamente costituzione in mora ex re e gli interessi moratori sarebbero dovuti solo dopo una specifica intimazione di pagamento (o dalla prima domanda giudiziale del 15 dicembre 1997), non già dalla scadenza del termine ragionevole per la definizione delle pratiche.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, applicando il Regolamento (CEE) n. 3665/1987 ratione temporis e il giudicato di merito che aveva fissato il termine ragionevole (60 giorni) per l'evasione delle istanze, le richieste extragiudiziali di restituzione presentate da Italgrani quando era in bonis sono state idonee a costituire la P.A. in mora, con decorrenza dalla scadenza di detto termine. Quindi, ove la verifica avviata dalla P.A. non sia stata conclusa nei tempi ragionevoli, la P.A. è responsabile del pagamento degli interessi moratori dall'originaria scadenza del termine.
Norme richiamate
Disciplina la costituzione in mora mediante intimazione. La sentenza precisa che, per le obbligazioni della P.A. soggette a contabilità, la costituzione in mora è generalmente richiesta ma può ritenersi assolta anche da una richiesta extragiudiziale anticipata quando sia fissato un termine ragionevole e la scadenza di tale termine risulti certa.
Regola il luogo dell'adempimento. La Corte ricorda la deroga per i debiti della P.A. (pagamento presso la tesoreria) ma afferma che, se l'adempimento richiede iter contabili, la P.A. deve avviare le formalità in tempo utile per adempiere alla scadenza; altrimenti si configura inadempimento.
Prevede il risarcimento del maggior danno per il ritardo (comma 2) e la correlazione con gli interessi moratori. La Corte ha ritenuto che la decisione su quantificazione del maggior danno costituisse giudicato parziale ma che il ricorso poteva attaccare la statuizione sugli interessi moratori; in concreto gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo ingiustificato.
Stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi salvo diversa disposizione. La sentenza distingue tra interessi corrispettivi e moratori e rileva che, nelle restituzioni comunitarie, la normativa nazionale deve garantire l'effettività del rimedio: qui gli interessi moratori sono riconosciuti a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole.
r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (art. 270 e artt. 269 ss.)
Regolamento di contabilità di Stato che prescrive l'emissione del titolo di spesa. La Corte ricorda la rilevanza storica di tali norme ma afferma che la loro funzione organizzativa non può automaticamente privare il creditore della tutela contro ritardi ingiustificati, quando il diritto al sussidio è già determinato e sia stato fissato un termine ragionevole.
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Normativa sulla contabilità generale dello Stato. La Corte evidenzia che, pur essendo norma di sistema contabile, non può operare come deroga automatica alle regole civili che tutelano il creditore in caso di ritardo colpevole dell'Amministrazione.
Regolamento CE n. 565/1980
Regolamento comunitario iniziale sulle restituzioni all'esportazione: disciplina condizioni e misura ma non sempre i termini di pagamento; la Corte rileva che la disciplina comunitaria lascia alla normativa nazionale la regolazione dei tempi di attuazione.
Regolamento CE n. 3665/1987
Regolamento applicabile ratione temporis che regola le restituzioni all'esportazione e richiede la presentazione della documentazione entro termini; non fissa il termine di pagamento puntuale, per cui il legislatore comunitario ha rimesso al diritto interno la disciplina dei tempi di esecuzione. La Corte conclude che, in presenza di un termine ragionevole individuato, la richiesta extragiudiziale può produrre effetti di costituzione in mora.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (direttiva 2000/35/CE)
Attua la direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali introducendo l'automatismo della mora ex re per transazioni commerciali. La Corte rileva che tale disciplina non è applicabile ratione temporis alla fattispecie e che, comunque, è rilevante per il più ampio quadro evolutivo, ma non ha inciso sul risultato nel caso concreto.
principi di diritto dell'Unione (effettività ed equivalenza) e giurisprudenza Corte di Giustizia (es. Gräfendorfer)
La Corte richiama il principio che gli Stati membri devono assicurare rimedi efficaci per l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto UE: modalità nazionali di pagamento degli interessi non devono rendere eccessivamente difficile o impossibile l'ottenimento degli interessi dovuti per ritardi nei pagamenti di somme dovute ai sensi del diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando il credito deriva da una normativa comunitaria che non fissa il termine di pagamento, il diritto interno regola i tempi di esecuzione; una richiesta extragiudiziale può costituire atto idoneo a determinare la mora della P.A. se, e quando, sia individuato un termine ragionevole per l'evasione e questo sia spirato senza pagamento.
- Le norme contabili dello Stato (impegno, liquidazione, ordinativo di pagamento) non operano automaticamente come deroga totale alle regole civili sugli interessi: la P.A. deve avviare le formalità contabili in tempo utile; il mancato avvio o il ritardo colpevole può generare responsabilità e interessi moratori.
- È importante distinguere interessi corrispettivi (dovuti quando il credito è liquido ed esigibile) e interessi moratori (risarcitori del ritardo); la decorrenza può differire a seconda del tipo di interesse e della fattispecie, ma una richiesta di pagamento chiaramente formulata può far sorgere la mora alla scadenza del termine ragionevole.
- In rapporti basati su diritto dell'Unione vige l'obbligo di garantire rimedi effettivi ed equivalenti: disposizioni nazionali non devono rendere illusorio il diritto al pagamento di interessi dovuti per ritardi nelle restituzioni comunitarie.
- In casi analoghi, consigli pratici: documentare e conservare le richieste extragiudiziali, chiedere giudizialmente (ove utile) la determinazione di un termine ragionevole per l'evasione, raccogliere prova dell'avvio/ostacolo delle procedure amministrative e, se necessario, agire anticipatamente per ottenere la declaratoria della mora dall'autorità giudiziaria.
- La disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002) può introdurre automatismi diversi, ma la sua applicabilità dipende dalla natura del rapporto (transazione commerciale vs prestazione pubblicistica) e dal momento temporale di riferimento.
- La valutazione se un atto abbia efficacia di costituzione in mora è fattispecie-specifica e rimessa al giudice di merito: atti semplici, privi di formule solenni, possono valere come intimazione se manifestano inequivocabilmente la volontà del creditore di non tollerare ritardi.
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