Cassazione Penale, Ordinanza n. 20719/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato, nei precedenti gradi, per fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi in concorso e in forma di continuazione. La Corte di appello aveva ridotto la pena a tre anni di reclusione ed euro 120.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di merito. Con il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la difesa ha censurato la dosimetria della pena e la misura della riduzione riconosciuta per la collaborazione. La Corte di cassazione rileva però che il ricorrente si limita a riproporre argomentazioni già dedotte in appello e già esaminate, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il ruolo di primo piano dell'imputato nelle operazioni di traffico di migranti, l'elevato numero di ingressi illegali agevolati e il fatto che la collaborazione non poteva essere premiata nella massima estensione perché l'imputato aveva taciuto alcune condotte da lui stesso poste in essere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di doglianze di merito già disattese e non si misurassero con gli specifici argomenti della sentenza impugnata sulla gravità del ruolo dell'imputato e sui limiti della collaborazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Le censure di legittimità devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze di merito non integra un valido motivo di ricorso in cassazione quando la decisione d'appello abbia già esaminato in modo congruo i punti contestati.
Richiamato come base del vincolo della continuazione per i fatti oggetto di condanna.
Richiamato come titolo del concorso di persone nel reato.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice contestata in relazione al favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri.
art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286/1998
Richiamata quale ulteriore disposizione contestata per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a reiterare doglianze di merito già vagliate dal giudice di appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla pena è inammissibile quando non evidenzi un vizio effettivo della motivazione sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, ma si limiti a sollecitare una diversa valutazione del merito.
- La riduzione di pena per la collaborazione non deve essere necessariamente massima, potendo il giudice valutarne l'effettiva completezza e attendibilità, anche negando il massimo beneficio se l'imputato abbia omesso di riferire su ulteriori condotte rilevanti.
- Ai fini della determinazione della pena, è legittimo valorizzare il ruolo organizzativo o di primo piano dell'imputato e l'ampiezza del fenomeno criminoso concretamente agevolato.
Come è indicizzato
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