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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01389/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società aveva presentato una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., ottenendo un termine poi prorogato; in seguito aveva rinunciato alla domanda. Durante la trattazione dell’istanza di fallimento promossa dal P.M., aveva poi depositato un’istanza di inibitoria ex art. 182-bis, comma 6, l. fall. per ottenere la protezione dalle azioni esecutive e cautelari in vista di un possibile accordo di ristrutturazione. Il tribunale dichiarò inammissibile e respinse l’istanza e contestualmente dichiarò il fallimento. La corte d’appello confermò, ritenendo che non fosse consentito, entro due anni da un concordato in bianco, reiterare o procrastinare la protezione anticipata mediante l’istanza ex art. 182-bis, comma 6, e che, comunque, al momento decisivo non risultasse né dedotto né provato un accordo di ristrutturazione tempestivamente raggiunto. Nel ricorso per cassazione la società dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 182-bis, commi 6 e 7, e 161, comma 9, l. fall., sostenendo che l’abuso del processo era insussistente e che il divieto biennale riguarderebbe solo la sequenza di due ricorsi prenotativi ex art. 161; 2) violazione dell’art. 182-bis, commi 6 e 7, l. fall., sostenendo che il termine per il deposito dell’accordo decorre solo dopo la celebrazione dell’udienza e il provvedimento del tribunale, e non già dal semplice deposito dell’istanza nel registro delle imprese. La società lamentava inoltre la violazione di norme processuali e sull’onere della prova, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l’omessa allegazione e dimostrazione, già in appello, del concreto pregiudizio subito e dell’effettiva esistenza di un accordo di ristrutturazione tempestivo e non esaminato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con una autonoma e decisiva ratio della sentenza d’appello: la società non aveva contestato il rilievo secondo cui, in sede di reclamo, non aveva neppure dedotto di aver raggiunto tempestivamente un accordo di ristrutturazione né di avere subito un concreto pregiudizio dall’asserito errore del tribunale. La Corte ha quindi applicato il principio per cui, quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente, l’omessa impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibili le censure relative alle altre per difetto di interesse. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la denuncia di un vizio processuale esige l’allegazione del concreto pregiudizio sofferto e dell’utilità concreta dell’annullamento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    individua la domanda di concordato preventivo con riserva, che la società aveva utilizzato in precedenza nel medesimo biennio.

  • art. 161, comma 9, l. fall.

    è richiamato dalla corte territoriale come espressione di un principio generale che impedirebbe la reiterazione o il prolungamento della protezione prenotativa nel biennio; la Cassazione non entra nel merito di tale ricostruzione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 182-bis, comma 6, l. fall.

    regola il deposito dell’istanza funzionale all’accordo di ristrutturazione e la richiesta di protezione dalle azioni esecutive e cautelari; la ricorrente sostiene che il divieto biennale non operi rispetto a questa istanza e che il procedimento abbia una scansione in due fasi.

  • art. 182-bis, comma 7, l. fall.

    disciplina la fissazione dell’udienza e il termine per il deposito dell’accordo; la ricorrente sostiene che il termine decorra solo dopo l’udienza e il provvedimento del tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a fondamento dei due motivi di ricorso.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo come norme processuali asseritamente violate nella valutazione dell’istanza e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sull’esistenza dell’accordo di ristrutturazione e sul pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nel primo motivo in relazione al ragionamento presuntivo, ma non decisivi nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché l’omissione anche di una sola determina difetto di interesse all’impugnazione.
  • La deduzione di un vizio processuale non consente un annullamento in astratto: la parte deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito e l’utilità concreta che conseguirebbe dalla rimozione della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure devono misurarsi con la motivazione effettivamente decisiva della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare solo una delle argomentazioni poste a fondamento della decisione se ne resta intatta un’altra autonoma e sufficiente.
  • In materia di impugnazioni, il controllo di legittimità è precluso quando il ricorrente non deduce, in modo specifico, il fatto decisivo o il pregiudizio processuale che renderebbe utile la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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