Cassazione Civile, Ordinanza n. 36692/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta da una socia accomandataria, in proprio quale parte attrice sostanziale indicata negli atti, per i danni asseritamente provocati da infiltrazioni d'acqua nell'immobile adibito a deposito e rivendita di pneumatici. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando un importo per danni a merci e attrezzature. In appello la danneggiata contestava il rigetto parziale, mentre il condominio proponeva appello incidentale, dichiarato tardivo. La Corte d'appello rigettava l'appello principale ritenendo non provata né la derivazione causale delle macchie di umidità riscontrate dal consulente tecnico, né il pregiudizio economico derivante dalla dedotta impossibilità di usare una parte del locale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: i primi due miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e denunciavano un omesso esame di circostanze rilevanti; il terzo assumeva la formazione di un giudicato interno sul nesso causale tra evento e danno, lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato tale giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che comunque non vi fosse omesso esame, poiché i fatti indicati risultavano già esaminati dalla Corte d'appello. Ha inoltre osservato che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla prova di fatti storici posti a fondamento della domanda, come l'effettiva mancata utilizzazione di parte dell'immobile. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato inammissibile perché non vi era stata alcuna violazione del giudicato interno: il giudice di appello si era limitato a decidere sui motivi devoluti, rigettandoli nel merito. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
definizione in camera di consiglio
richiamato come base della proposta del relatore per la definizione accelerata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che i fatti storici posti a fondamento della domanda devono essere provati dalle parti e non possono essere sostituiti dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio, quando la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- L'omesso esame è configurabile solo quando il fatto storico decisivo non sia stato affatto considerato dal giudice di merito; non sussiste se la sentenza impugnata abbia comunque preso in esame il fatto, ancorché per pervenirne a una valutazione sfavorevole alla parte.
- La consulenza tecnica d'ufficio ha funzione di ausilio tecnico al giudice e può fornire elementi di valutazione solo per aspetti specialistici, ma non sostituisce l'onere delle parti di provare i fatti storici costitutivi della domanda, come l'effettiva impossibilità di uso del bene o il danno economico allegato.
- La deduzione di un giudicato interno richiede che il giudice di merito si sia pronunciato oltre i limiti del devolutum; non vi è violazione del giudicato interno quando il giudice d'appello si limiti a esaminare e respingere i motivi effettivamente proposti.
Come è indicizzato
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