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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23771/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da medici iscritti ai corsi di specializzazione universitaria per il danno asseritamente derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie sul riconoscimento di un compenso in favore degli specializzandi. I ricorrenti avevano agito nei confronti dello Stato chiedendo il ristoro del pregiudizio subito per la mancata o inesatta attuazione delle direttive e, in via subordinata, avevano proposto domanda di arricchimento senza causa. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto il diritto risarcitorio, individuando il dies a quo nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 (27 ottobre 1999). In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto un unico motivo per violazione di norme interne e sovranazionali, contestando la data di decorrenza della prescrizione. Il secondo gruppo ha proposto cinque motivi: contestazione della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.; violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. per avere il giudice di merito fondato la decisione su un orientamento giurisprudenziale; omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa; mancata rimessione alla Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale sul dies a quo della prescrizione; e censura sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo gruppo di ricorrenti, ritenendo conforme a consolidata giurisprudenza l'individuazione del 27 ottobre 1999 come dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, nonché infondate le doglianze sulla mancata rimessione alla CGUE e sull'irragionevole applicazione dei precedenti di legittimità. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti la prescrizione, la pretesa violazione dell'art. 101 Cost. e l'omessa pronuncia sull'azione di arricchimento senza causa, osservando che tale azione è sussidiaria e preclusa dalla disponibilità di azioni tipiche; ha invece dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, non essendo sindacabile in cassazione la mancata compensazione. Il ricorso del secondo gruppo è stato quindi rigettato. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti del primo ricorso al risarcimento dei danni processuali ex art. 96 c.p.c. e posto a carico di tutti i ricorrenti l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarne l'orientamento.

  • art. 2935 c.c.

    È la norma invocata per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte ribadisce che, nel caso, il termine decorre dal 27 ottobre 1999.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per censurare la decisione di merito.

  • art. 2938 c.c.

    È richiamato nel quadro delle censure sulla prescrizione.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    La Corte esclude che il giudice di merito abbia applicato una fonte diversa dalla legge, chiarendo che il richiamo ai precedenti serve a interpretare la norma.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omissione di pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento, reputandola assorbita.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa ha natura residuale e sussidiaria; è preclusa quando l'interessato sia titolare di un'azione tipica.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    È applicato per la condanna al risarcimento dei danni processuali in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Ha reso definitivo l'inadempimento soggettivo residuo dello Stato e ha segnato, secondo la giurisprudenza, la decorrenza della prescrizione.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    È richiamato dalle difese dei ricorrenti come norma che avrebbe individuato la decorrenza della prescrizione, ma la Corte non la ritiene decisiva ai fini del caso.

  • d.lgs. n. 257/1991

    È richiamato quale fonte delle provvidenze per gli specializzandi a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.

  • art. 267 TFUE

    È invocato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ma la Corte esclude la necessità di interpellare la CGUE.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato nel motivo relativo al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive UE in favore dei medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni e il termine decorre dalla data in cui la legge nazionale ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato, ossia dal 27 ottobre 1999.
  • L'incertezza iniziale su natura dell'azione, giurisdizione o soggetto passivamente legittimato non impedisce la decorrenza della prescrizione, quando il danneggiato possa comunque agire e interrompere la prescrizione anche stragiudizialmente.
  • Il richiamo del giudice di merito alla giurisprudenza di legittimità non sostituisce la legge, ma esprime l'interpretazione della norma applicabile; pertanto non viola l'art. 101, comma 2, Cost.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando l'interessato disponga, in astratto, di un'azione tipica; se tale azione tipica è poi prescritta, la domanda ex art. 2041 c.c. resta comunque preclusa.
  • La mancata rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuta quando la soluzione del caso è già coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale e non emergono elementi seri per mutarlo.
  • La compensazione delle spese di lite appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneArricchimento senza causaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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