Cassazione Civile, Ordinanza n. 22179/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del giudice di pace che aveva disposto una ulteriore proroga del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che, decorso il termine di trenta giorni dalla prima proroga, una seconda proroga è legittima solo se emergono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure se ciò sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto, secondo il ricorrente, il giudice di pace non avrebbe indicato alcun elemento concreto giustificativo, avendo la Questura richiamato soltanto una richiesta di identificazione e di lasciapassare già utilizzata per la precedente proroga, senza nuovi riscontri, e senza accertare in concreto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di pace, il quale aveva già dato atto dell'identificazione del trattenuto e aveva fondato la proroga sulla ragionevole previsione del rilascio del lasciapassare da parte dell'autorità consolare, ossia sulla necessità di completare le operazioni di rimpatrio. Trattandosi di valutazione di merito, essa poteva essere contestata in cassazione solo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non specificamente dedotto; inoltre il fatto decisivo risultava comunque esaminato dal giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per la sostanziale assenza di attività difensiva dei resistenti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
"elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"
La seconda proroga del trattenimento è consentita solo in presenza di elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione, oppure quando sia necessaria per organizzare le operazioni di rimpatrio, incluso l'acquisizione del titolo di viaggio o lasciapassare.
In cassazione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non per il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero è legittima quando il giudice accerti in concreto che persistono esigenze di identificazione o che la protrazione è necessaria per completare le operazioni di rimpatrio.
- La censura in cassazione che mira a contestare la valutazione del giudice di merito sui presupposti fattuali della proroga non è ammissibile se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
- Se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto rilevante e ha motivato sulla base di una prognosi concreta circa il rilascio del titolo di viaggio, la decisione si sottrae alla censura di violazione di legge, quando il parametro normativo richiede proprio una valutazione fattuale dei presupposti applicativi.
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