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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31751/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere e furti aggravati. Il difensore deduceva: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; possibile riferimento delle intercettazioni a un furto successivo per il quale l'imputato venne arrestato il 5 dicembre 2022; dubbio sul riconoscimento dei gioielli in quanto beni facilmente confondibili; mancata valutazione compiuta dei gravi indizi di colpevolezza; contestazione della configurabilità dell'associazione per delinquere in ragione del numero limitato dei partecipanti, della diversità delle modalità esecutive, della presunta rudimentalità dell'organizzazione e della marginalità di alcuni coindagati; dedotta anche la possibile partecipazione non qualificata del ricorrente ai reati fine e la sussistenza al più di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per aver proposto, in sostanza, una rivalutazione dei fatti e degli elementi indiziari non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto generico e apodittico, con mero rimando ad allegazioni difensive non precisate e senza indicazione puntuale degli errori di diritto o di manifesta illogicità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, confermando che può valutare soltanto la congruità e la non manifesta illogicità della motivazione dell'atto impugnato, senza riesaminare gli elementi di fatto. Per effetto della pronuncia, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma sostanziale sul delitto di associazione per delinquere citata come reato contestato; la Corte osserva che la configurabilità del reato non richiede necessariamente la commissione di delitti con medesime modalità esecutive

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale sul reato di furto, richiamata quale delitto fine contestato nell'ordinanza cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso (presumibilmente con riferimento a norme procedurali o di responsabilità), non sviluppato nel dettaglio dalla difesa e pertanto non ritenuto idoneo a fondare l'impugnazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso, ossia per i parametri di ammissibilità delle censure in cassazione rispetto all'atto impugnato

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso in cassazione anche in materia cautelare; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per il mancato rispetto di tali requisiti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indica uno dei motivi di ricorso in cassazione: la violazione di legge e, in materia cautelare, la Corte può intervenire solo quando vi sia manifesta illogicità della motivazione secondo parametri di diritto e logica

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'obbligo per il G.I.P. di compiere un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo; la difesa ha richiamato il principio ma senza correlare la censura al caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Permette la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni per il ricorrente; la Corte l'ha applicato ritenendo l'impugnazione evidentemente inammissibile e con profili di colpa

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia, disposti dalla Corte

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti: il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge e di manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione degli elementi indiziari
  • I ricorsi in materia cautelare devono rispettare i requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p.: le doglianze devono indicare con precisione le parti del provvedimento contestate e gli errori giuridici o logici dedotti
  • Lamentare semplicemente una diversa valutazione dei fatti o un dubbio interpretativo senza specificare come la motivazione sia manifestamente illogica è causa di inammissibilità
  • Per i reati associativi non è necessario che le condotte finali siano tutte omogenee nelle modalità esecutive; ciò che conta è l'esistenza di un programma criminoso e della cooperazione tra più soggetti
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente generico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nel censurare decisioni cautelari è essenziale collegare i principi giurisprudenziali richiamati al caso concreto, dimostrando come specifiche argomentazioni del giudice di merito risultino contraddittorie o illogiche

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