Cassazione Penale, Sentenza n. 31751/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere e furti aggravati. Il difensore deduceva: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; possibile riferimento delle intercettazioni a un furto successivo per il quale l'imputato venne arrestato il 5 dicembre 2022; dubbio sul riconoscimento dei gioielli in quanto beni facilmente confondibili; mancata valutazione compiuta dei gravi indizi di colpevolezza; contestazione della configurabilità dell'associazione per delinquere in ragione del numero limitato dei partecipanti, della diversità delle modalità esecutive, della presunta rudimentalità dell'organizzazione e della marginalità di alcuni coindagati; dedotta anche la possibile partecipazione non qualificata del ricorrente ai reati fine e la sussistenza al più di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per aver proposto, in sostanza, una rivalutazione dei fatti e degli elementi indiziari non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto generico e apodittico, con mero rimando ad allegazioni difensive non precisate e senza indicazione puntuale degli errori di diritto o di manifesta illogicità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, confermando che può valutare soltanto la congruità e la non manifesta illogicità della motivazione dell'atto impugnato, senza riesaminare gli elementi di fatto. Per effetto della pronuncia, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dalla legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul delitto di associazione per delinquere citata come reato contestato; la Corte osserva che la configurabilità del reato non richiede necessariamente la commissione di delitti con medesime modalità esecutive
Norma sostanziale sul reato di furto, richiamata quale delitto fine contestato nell'ordinanza cautelare
Richiamato nel motivo di ricorso (presumibilmente con riferimento a norme procedurali o di responsabilità), non sviluppato nel dettaglio dalla difesa e pertanto non ritenuto idoneo a fondare l'impugnazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso, ossia per i parametri di ammissibilità delle censure in cassazione rispetto all'atto impugnato
Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso in cassazione anche in materia cautelare; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per il mancato rispetto di tali requisiti
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Indica uno dei motivi di ricorso in cassazione: la violazione di legge e, in materia cautelare, la Corte può intervenire solo quando vi sia manifesta illogicità della motivazione secondo parametri di diritto e logica
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Prevede l'obbligo per il G.I.P. di compiere un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo; la difesa ha richiamato il principio ma senza correlare la censura al caso concreto
Permette la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni per il ricorrente; la Corte l'ha applicato ritenendo l'impugnazione evidentemente inammissibile e con profili di colpa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia, disposti dalla Corte
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti: il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge e di manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione degli elementi indiziari
- I ricorsi in materia cautelare devono rispettare i requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p.: le doglianze devono indicare con precisione le parti del provvedimento contestate e gli errori giuridici o logici dedotti
- Lamentare semplicemente una diversa valutazione dei fatti o un dubbio interpretativo senza specificare come la motivazione sia manifestamente illogica è causa di inammissibilità
- Per i reati associativi non è necessario che le condotte finali siano tutte omogenee nelle modalità esecutive; ciò che conta è l'esistenza di un programma criminoso e della cooperazione tra più soggetti
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente generico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel censurare decisioni cautelari è essenziale collegare i principi giurisprudenziali richiamati al caso concreto, dimostrando come specifiche argomentazioni del giudice di merito risultino contraddittorie o illogiche
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