Cassazione Civile, Sentenza n. 799/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per omesso versamento della TOSAP relativo agli anni 2015-2019 per l'occupazione mediante cavalcavia/autostrada di una porzione di soprassuolo comunale per 453 mq. Questione principale: se l'area sottostante il sovrappasso sia soggetta a tassazione comunale (TOSAP/COSAP) ovvero se, per effetto di norme o presunzioni (art. 25 d.lgs. 285/1992 come novellato dall'art. 49 d.l. 76/2020 e d.m. 485/2021), la titolarità della struttura e/o del tratto sottostante sia attribuita allo Stato o al titolare della strada di tipo A/B (conseguentemente esente o non imponibile a favore del concessionario). Contestate anche la motivazione degli avvisi e la determinazione dell'imponibile (misurazione in mq, applicazione tariffa).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'I.C.A., ritenendo infondate le argomentazioni del giudice di appello che avevano esteso a favore dell'ATIVA la titolarità dell'area sottostante il sovrappasso. La Corte ha affermato che le norme richiamate (art. 25, comma 1-ter, d.lgs. 285/1992 e d.m. 485/2021) presuppongono la titolarità delle strutture dei sovrappassi ai gestori delle strade di tipo A/B, ma non trasferiscono automaticamente la proprietà delle strade di tipo inferiore né del relativo soprassuolo al titolare della strada superiore o allo Stato. Inoltre è stato riaffermato che la realizzazione della rete autostradale e la concessione statale non eliminano di per sé l'operatività del regime impositivo TOSAP/COSAP nei confronti del concessionario che occupa il soprassuolo comunale. Conseguenza: cassazione della sentenza di appello e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriori determinazioni; rigetto del ricorso incidentale dell'ATIVA. La Cassazione ha inoltre valutato come adeguata la motivazione degli avvisi ai fini del contraddittorio e richiamato i criteri di determinazione dell'imponibile (superficie espressa in mq).
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP/COSAP)
L'art. 38 e seguenti definiscono il presupposto impositivo: la TOSAP/COSAP è dovuta per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni/Province. L'occupazione posta in essere dal concessionario autostradale che utilizza il soprassuolo comunale è soggetta a imposizione, salvo specifiche esenzioni che presuppongono l'occupazione 'diretta' dello Stato.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 25, comma 1-ter, lett. a
La norma attribuisce la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi delle strade di tipo A e B agli enti proprietari di tali strade; tuttavia la Corte ha chiarito che ciò riguarda la struttura del sovrappasso e non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade di tipo inferiore o del loro soprassuolo.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, art. 49 (modifiche al Codice della strada)
Ha introdotto la disposizione ora richiamata nell'art. 25 d.lgs. 285/1992; secondo la Cassazione questa novella non può essere interpretata come trasferimento di proprietà delle strade inferiori agli enti proprietari delle strade di tipo A/B.
D.M. 30 novembre 2021, n. 485
Contiene l'elenco delle opere e l'indicazione degli enti titolari ai sensi dell'art. 25; la Corte ha ritenuto che il decreto confermi la titolarità dei sovrappassi ma non incida sulla proprietà delle strade sottostanti.
Legge 24 luglio 1961, n. 729 e legge 21 maggio 1955, n. 463
Norme originarie per la realizzazione della rete autostradale: la Corte ricorda che la costruzione e la pianificazione autostradale non trasferiscono automaticamente la proprietà delle strade comunali/provinciali allo Stato; l'acquisizione richiede atti espropriativi o trasferimenti formali.
Codice civile, art. 822 e art. 840
Art. 822 indica che strade e autostrade fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato ma ciò non impone che ogni strada attraversata sia automaticamente statale; art. 840 (proprietà comprende gli strati sottostanti) non giustifica un regime diverso per il soprassuolo di una strada sottostante viadotti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (principi di motivazione degli atti tributari)
La normativa richiede l'allegazione dell'atto a cui si riferisce l'avviso o l'indicazione dei mezzi di prova; la Corte distingue tra motivazione dell'avviso (che deve consentire la cognizione degli elementi essenziali) e la prova che sarà valutata in giudizio.
d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 51
Prevede che l'avviso di accertamento sia motivato e indichi la tassa e gli importi liquidati; la Corte ha ritenuto gli avvisi sufficientemente motivati ai fini del contraddittorio.
Massime di principio
- La costruzione o l'inserimento di un'opera autostradale non trasferisce automaticamente la proprietà delle strade comunali o provinciali sottostanti allo Stato o al concessionario; per l'acquisto della proprietà occorrono atti formali (espropriazioni/trasferimenti).
- La disposizione che attribuisce la titolarità dei sovrappassi agli enti proprietari delle strade di tipo A/B riguarda la struttura del sovrappasso e le relative barriere, ma non estende per attrazione la proprietà delle strade inferiori né del loro soprassuolo.
- Il concessionario autostradale che occupa il soprassuolo di una strada comunale è, in linea di principio, soggetto al pagamento della TOSAP/COSAP, salvo che si dimostri che l'occupazione sia stata effettuata direttamente dallo Stato o che sussista una specifica esenzione o titolo comunale che autorizzi l'occupazione.
- Per impugnare avvisi di accertamento è essenziale distinguere tra motivazione formale (l'avviso deve indicare elementi essenziali: area, tariffa, importo) e la prova della pretesa che va fornita in giudizio; la mera presenza in avviso degli elementi essenziali consente il contraddittorio.
- In situazioni similari è prioritario acquisire e documentare i titoli di proprietà/atto di esproprio/trasferimento e i provvedimenti amministrativi di autorizzazione concessoria; l'assenza di tali atti rende difficile sostenere l'inesistenza del presupposto impositivo.
- La determinazione dell'imponibile per occupazioni di soprassuolo deve essere espressa in metri quadrati (o metri lineari ove previsto) e la misura concreta dell'area va chiaramente indicata nell'atto impositivo o verbalmente comprovata in giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 757/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 769/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 771/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 772/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 773/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 774/2025 del 12/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →