Sentenza del 16/05/2024 n. 13698 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento n. Omissis, notificata l’8 ottobre 2013, per tasse automobilistiche relative al 2008. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e dell’appello da parte della CTR, Autovè ha proposto sei motivi in cassazione: ha contestato la prescrizione del credito e la motivazione della cartella e della sentenza; lamentato errori nella valutazione delle prove, nella ripartizione dell’onere probatorio e nella considerazione di un asserito sgravio; denunciato la tardiva costituzione di Equitalia, l’invalidità della sua procura e la mancanza di data negli atti difensivi; infine, dedotto nullità e carenze motivazionali della sentenza. Ha inoltre lamentato la mancata chiamata in causa dell’ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le doglianze sull’omessa chiamata dell’ente impositore e sull’esame di questioni o prove non erano dedotte in modo idoneo, mentre la motivazione non era apparente e la prescrizione non era maturata. Per la tassa 2008 il termine triennale decorre dall’inizio dell’anno successivo; gli avvisi risultavano notificati il 21 dicembre 2011 e dagli atti risultava anche un sollecito dell’11 novembre 2011. La mancata partecipazione dell’ente impositore non invalida il giudizio: il contribuente può agire contro il concessionario senza litisconsorzio necessario. È stata respinta anche la censura sulla motivazione della cartella, ritenuta sufficiente nell’indicare le imposte non pagate, la notifica degli avvisi e l’importo, con interessi calcolati secondo criteri legali. Il secondo e il terzo motivo, relativi a prove, onere probatorio, prescrizione e asserito sgravio, sono stati rigettati: la valutazione delle prove compete al giudice di merito e la censura sullo sgravio non indicava dove fosse stata proposta. Il quarto motivo è stato rigettato: la costituzione tardiva della resistente non determina nullità, ma solo eventuali decadenze da specifiche attività processuali, che non risultavano svolte. Il quinto motivo è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato: la contestazione della procura non era stata adeguatamente localizzata negli atti, mentre la mancanza di data non ne comportava la nullità, considerati il deposito e il collegamento materiale con l’atto difensivo. Il sesto motivo è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, perché generico e perché la sentenza aveva esposto le ragioni della decisione. Autovè è stata condannata a rifondere a Equitalia € 1.700 per compensi, € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, convertito con modificazioni dalla l. n. 60 del 1986
Si ricorda, infatti, che la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986).
Per la tassa automobilistica la prescrizione triennale decorre dall’inizio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento, non dalla data di scadenza della tassa.
A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata.
In cassazione non è più sufficiente denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione: il controllo riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure le gravi anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile per violazione del precetto costituzionale quando è mancante, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria oppure perplessa o incomprensibile.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Le ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nelle anomalie radicali indicate dalla Corte; non consente di chiedere in cassazione una nuova valutazione della qualità o persuasività dell’argomentazione di merito.
Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992
La violazione del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Nel processo tributario la costituzione tardiva del resistente non determina nullità del giudizio, ma comporta le specifiche decadenze processuali previste; resta possibile contestare i fatti, sostenere l’applicabilità del diritto e produrre documenti nei limiti di legge.
Art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.
L'art. 83, comma 3, cod. proc. civ. prevede che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
La procura su foglio separato vale come procura in calce se il foglio è materialmente congiunto all’atto cui si riferisce; la mancanza di una data non comporta di per sé nullità quando il collegamento consente di accertarne riferibilità e collocazione temporale.
Soddisfa il requisito della specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede.
La procura speciale per il ricorso per cassazione può essere rilasciata su foglio separato e privo di data o degli estremi della sentenza, purché il suo collegamento con il ricorso dia certezza della provenienza, della riferibilità al giudizio e del rilascio nel momento processualmente richiesto.
La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo qualora il medesimo ometta di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, ovvero quando ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
L’art. 115 non permette di rimettere in discussione in cassazione la valutazione delle prove: la violazione è configurabile soltanto nei casi specifici indicati, non per il semplice dissenso sull’apprezzamento del materiale probatorio.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è integralmente rigettato, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione triennale decorre dall’inizio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Occorre verificare date e contenuto degli avvisi e degli eventuali atti interruttivi: nella vicenda gli avvisi del 21 dicembre 2011 e il sollecito dell’11 novembre 2011 hanno escluso la prescrizione per la tassa 2008.
- Il contribuente che impugna una cartella può convenire il concessionario della riscossione oppure l’ente creditore; non sussiste litisconsorzio necessario tra loro. La mancata chiamata in causa dell’ente impositore non invalida quindi, di per sé, il giudizio.
- La cartella è sufficientemente motivata se consente di identificare la causa della pretesa, i tributi non pagati, gli atti di riferimento e l’importo richiesto. Se si contestano specifici calcoli degli interessi, il contribuente deve indicare concretamente gli elementi che li renderebbero errati.
- La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non comporta automaticamente nullità: può determinare decadenze da eccezioni non rilevabili d’ufficio e da determinate iniziative processuali, ma non impedisce ogni difesa né la produzione documentale consentita.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o denunciare soltanto motivazione insufficiente o contraddittoria. Le censure devono individuare un fatto storico decisivo omesso oppure una delle anomalie motivazionali radicali riconducibili alla violazione del minimo costituzionale.
- Le eccezioni e i fatti processuali non esaminati dal giudice di merito devono essere accompagnati, nel ricorso per cassazione, dall’indicazione precisa dell’atto e del momento in cui erano stati dedotti; altrimenti la Corte non può verificarne la novità o la fondatezza.
- La procura su foglio separato non è invalida solo perché priva di data, se è materialmente collegata all’atto difensivo e gli elementi del fascicolo consentono di riconoscerne la riferibilità al giudizio e il rilascio nel momento richiesto.
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