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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8480/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per traffico/cessione di Ketamina. SARZOTTI censura l'attendibilità dei testi (Vitale e Piazza) e chiede la riqualificazione della fattispecie in quella di minor offensività richiamando il basso tenore di principio attivo del prodotto. ATTARD deduce l'assenza di responsabilità personale, essendo venditore autorizzato a Malta, contesta la competenza/procedibilità ex art. 10 c.p.p. (reato commesso all'estero) e chiede la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 per le caratteristiche qualitative/quantitative della sostanza.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (attendibilità dei testi, intercettazioni e scambi di sms tra i due imputati), che indicano consapevolezza e organizzazione dell'attività illecita. È stata esclusa la configurabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) in ragione della consistenza quantitativa della droga (oltre mille dosi potenziali) e delle modalità di importazione/mercealizzazione. Il motivo nuovo relativo all'art. 10 c.p.p. è stato ritenuto inammissibile per essere introdotto tardivamente e, comunque, infondato rispetto alla contestata cessione effettuata in Italia. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto configurata la continuazione fra i reati commessi (più condotte ricomprese in unico disegno criminoso), utilizzata come elemento per la determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    Norma di riferimento per la fattispecie base del traffico di stupefacenti: la Corte ne ha applicato la disciplina per la qualificazione dei reati di importazione, vendita e cessione di Ketamina.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Previsione della ipotesi di "fatto di lieve entità"; la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto considerando il dato qualitativo e quantitativo (possibilità di alcune centinaia o oltre 1000 dosi) e le modalità organizzative di importazione/mercealizzazione.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola relativa alla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto corretta e motivata la valutazione di attendibilità dei testi fatta dal giudice di merito, opponendosi al riesame in Cassazione delle valutazioni di fatto.

  • art. 10, cod. proc. pen.

    Norma sulla condizione di procedibilità per reati commessi all'estero da cittadini stranieri: la censura introdotta tardivamente è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata posto che l'imputazione comprendeva anche la cessione avvenuta in Italia.

  • D.L. 23/12/2013 n. 146, art. 2, conv. in L. 10/02/2014 n. 10

    Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sulla nozione di "fatto di lieve entità" ex art. 73; la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il giudice valuta unitariamente elementi qualitativi e quantitativi per escludere l'applicabilità della fattispecie attenuata quando la condotta presenti significativa potenzialità offensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione non è luogo per rinnovare il sindacato sulla valutazione delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logico.
  • Per escludere la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) il giudice valuta congiuntamente elementi qualitativi e quantitativi e le modalità di condotta; quantità consistente e organizzazione dell'importazione/cessione sono elementi idonei ad escludere l'attenuazione.
  • Le intercettazioni, gli sms e la convergenza tra dichiarazioni di più testi possono fondare la ritenuta consapevolezza e volontà del commercio illecito anche se una parte delle evidenze viene contestata come inaffidabile.
  • Le eccezioni procedurali sopravvenute in cassazione (es. mancata condizione di procedibilità ex art. 10 c.p.p.) sono inammissibili se non sollevate nei gradi precedenti; se la condotta è anche compiuta in Italia la questione di procedibilità per fatti commessi all'estero può risultare irrilevante.
  • Il venditore estero autorizzato non è automaticamente esente da responsabilità se dal complesso probatorio emerge consapevolezza della destinazione illecita del prodotto (contatti, istruzioni, modus operandi).

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