Cassazione Penale, Sentenza n. 8480/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per traffico/cessione di Ketamina. SARZOTTI censura l'attendibilità dei testi (Vitale e Piazza) e chiede la riqualificazione della fattispecie in quella di minor offensività richiamando il basso tenore di principio attivo del prodotto. ATTARD deduce l'assenza di responsabilità personale, essendo venditore autorizzato a Malta, contesta la competenza/procedibilità ex art. 10 c.p.p. (reato commesso all'estero) e chiede la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 per le caratteristiche qualitative/quantitative della sostanza.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (attendibilità dei testi, intercettazioni e scambi di sms tra i due imputati), che indicano consapevolezza e organizzazione dell'attività illecita. È stata esclusa la configurabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) in ragione della consistenza quantitativa della droga (oltre mille dosi potenziali) e delle modalità di importazione/mercealizzazione. Il motivo nuovo relativo all'art. 10 c.p.p. è stato ritenuto inammissibile per essere introdotto tardivamente e, comunque, infondato rispetto alla contestata cessione effettuata in Italia. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, cod. pen.
La Corte ha ritenuto configurata la continuazione fra i reati commessi (più condotte ricomprese in unico disegno criminoso), utilizzata come elemento per la determinazione della responsabilità e della pena.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1
Norma di riferimento per la fattispecie base del traffico di stupefacenti: la Corte ne ha applicato la disciplina per la qualificazione dei reati di importazione, vendita e cessione di Ketamina.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
Previsione della ipotesi di "fatto di lieve entità"; la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto considerando il dato qualitativo e quantitativo (possibilità di alcune centinaia o oltre 1000 dosi) e le modalità organizzative di importazione/mercealizzazione.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Regola relativa alla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto corretta e motivata la valutazione di attendibilità dei testi fatta dal giudice di merito, opponendosi al riesame in Cassazione delle valutazioni di fatto.
Norma sulla condizione di procedibilità per reati commessi all'estero da cittadini stranieri: la censura introdotta tardivamente è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata posto che l'imputazione comprendeva anche la cessione avvenuta in Italia.
D.L. 23/12/2013 n. 146, art. 2, conv. in L. 10/02/2014 n. 10
Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sulla nozione di "fatto di lieve entità" ex art. 73; la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il giudice valuta unitariamente elementi qualitativi e quantitativi per escludere l'applicabilità della fattispecie attenuata quando la condotta presenti significativa potenzialità offensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione non è luogo per rinnovare il sindacato sulla valutazione delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logico.
- Per escludere la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) il giudice valuta congiuntamente elementi qualitativi e quantitativi e le modalità di condotta; quantità consistente e organizzazione dell'importazione/cessione sono elementi idonei ad escludere l'attenuazione.
- Le intercettazioni, gli sms e la convergenza tra dichiarazioni di più testi possono fondare la ritenuta consapevolezza e volontà del commercio illecito anche se una parte delle evidenze viene contestata come inaffidabile.
- Le eccezioni procedurali sopravvenute in cassazione (es. mancata condizione di procedibilità ex art. 10 c.p.p.) sono inammissibili se non sollevate nei gradi precedenti; se la condotta è anche compiuta in Italia la questione di procedibilità per fatti commessi all'estero può risultare irrilevante.
- Il venditore estero autorizzato non è automaticamente esente da responsabilità se dal complesso probatorio emerge consapevolezza della destinazione illecita del prodotto (contatti, istruzioni, modus operandi).
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