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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07842/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 2006 con cui erano state pattuite royalties in favore della controparte, poi succeduta nella posizione attiva, commisurate ai kilowattora di energia elettrica prodotta e venduta da un impianto sito nella discarica di So.Ge.Nus e da un altro impianto sito nella discarica di Castel Colonna. La società ricorrente sosteneva che, nella discarica di So.Ge.Nus, il secondo impianto realizzato nel 2008 (denominato Maiolati 2) fosse autonomo rispetto al primo e che, quindi, non dovessero essere corrisposte royalties anche per l'energia da esso prodotta. I giudici di merito avevano invece ritenuto non provata l'autonomia dei due impianti e avevano interpretato la clausola contrattuale nel senso che il termine "impianti" si riferisse agli impianti realizzati sul sito individuato dal mandatario, senza distinzione tra impianto esistente non funzionante e nuovo impianto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., 2697 c.c., 132, comma 2, n. 4, 156, 112 e 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando: errata ripartizione dell'onere della prova; erronea interpretazione della causa del contratto e della clausola sulle royalties; mancata considerazione del fatto che, se le parti avessero voluto riferire le royalties ai singoli impianti, lo avrebbero previsto espressamente; preclusione della prova sull'autonomia degli impianti; mancata analisi integrale dell'autorizzazione unica regionale e di altra sentenza richiamata; incomprensibilità dell'iter logico della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione, interpretazione del contratto e art. 2697 c.c. Ha osservato che, in presenza di una "doppia conforme", per denunciare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; che il vizio motivazionale non consente una rivalutazione del merito; che, in tema di interpretazione contrattuale, non è sufficiente richiamare gli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato; e che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove. Nonostante nel dispositivo sia riportata la formula di "inammissibilità", la parte motiva conclude nel rigetto del ricorso; il testo disponibile consente però di ricavare con certezza che la ricorrente è risultata soccombente e che le spese sono state poste a suo carico, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Per denunciare violazione delle regole ermeneutiche occorre indicare specificamente il canone violato e il punto in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri di interpretazione contrattuale, ma senza che sia stata ravvisata una concreta violazione specifica.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte diversa da quella onerata; non se si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio motivazionale/di motivazione apparente, ma la censura è stata respinta perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza decisiva nel ragionamento della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma il testo non evidenzia un effettivo vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza/procedimento, ma non è stato ravvisato alcun vizio sussumibile in tale norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente il riesame del merito né una nuova lettura delle prove.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della decisione, ma la Corte ha escluso un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve indicare e confrontare le specifiche ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse siano diverse.
  • La censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; è necessario indicare i canoni ermeneutici specificamente violati e il modo concreto della violazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in cassazione non è censurabile la scelta del giudice di merito che abbia privilegiato una delle interpretazioni possibili, purché non sia illogica o giuridicamente errata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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