Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per recuperare somme, a titolo di sanzioni e interessi, che l'Ufficio riteneva erroneamente sgravate dopo precedenti cartelle contestate dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo straordinario di tali somme perché già dichiarate non dovute, sia pure con sentenze non definitive favorevoli alla contribuente, e quindi da sgravare o rimborsare. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 168 l. fall. e dell'art. 15-bis d.P.R. 602/1973: secondo la ricorrente, l'iscrizione a ruolo e la cartella non sarebbero precluse dalla pendenza della procedura di concordato preventivo, poiché avrebbero solo funzione di ammissione del credito al passivo e non sarebbero atti esecutivi; inoltre l'art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 sarebbe inconferente, perché non vi sarebbe alcuna somma da rimborsare. La società ha resistito e, in via incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese, deducendo che la CTR le aveva liquidate in misura inferiore ai minimi e senza adeguata motivazione, oltre a chiedere la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il ricorso incidentale della società limitatamente al capo sulle spese di lite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stata invece respinta la domanda della società ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenuta non sorretta da mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso principale.
Norme richiamate
È richiamato dall'Agenzia per sostenere che la preclusione riguarderebbe solo le azioni esecutive; la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, esclude che esso consenta di sottrarre il ruolo straordinario agli effetti di una sentenza tributaria non definitiva favorevole al contribuente.
art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo qualifica come disciplina eccezionale che consente la riscossione integrale di imposte, sanzioni e interessi in presenza di fondato pericolo per la riscossione; proprio perché misura cautelare, è condizionata alla legittimità dell'atto impositivo presupposto e deve adeguarsi alla sentenza tributaria anche non definitiva.
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione
La Corte valorizza il requisito del fondato pericolo come presupposto dell'iscrizione straordinaria e ne trae l'obbligo per l'Amministrazione di indicare in cartella le ragioni concrete della deroga alla riscossione ordinaria.
art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla CTR e discusso dalla Corte; viene ritenuto pertinente come espressione del principio di provvisoria esecuzione delle sentenze tributarie e del dovere di conformarsi al decisum, con conseguente sgravio o rimborso delle somme non dovute.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
Sono richiamati per contestare la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di appello.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo incidentale in tema di spese del processo tributario.
Richiamato nel motivo incidentale per censurare la liquidazione delle competenze professionali sotto i parametri tariffari.
È indicato dalla Corte come parametro dell'inderogabilità dei minimi nella liquidazione delle spese, che richiede motivazione se il giudice riduce le voci esposte in nota specifica.
La domanda della società è respinta perché la proposizione del ricorso per cassazione non è stata ritenuta connotata da mala fede o colpa grave, data la particolarità della vicenda e il quadro giurisprudenziale in evoluzione.
Massime di principio
- L'iscrizione nei ruoli straordinari ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. 602/1973 ha natura cautelare ed eccezionale: è ammessa solo in presenza di fondato pericolo per la riscossione e richiede una motivazione concreta dei fatti che giustificano la deroga alla riscossione ordinaria.
- La legittimità del ruolo straordinario dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto; se interviene una sentenza tributaria, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'Amministrazione deve adeguarsi al decisum disponendo lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza.
- Il fatto che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale non elimina, di per sé, l'obbligo di conformare la pretesa tributaria alla pronuncia giudiziale favorevole al contribuente, quando la cartella sia fondata su importi già rideterminati dal giudice.
- In materia di liquidazione delle spese, quando la parte vittoriosa deposita nota specifica, il giudice non può limitarsi a una riduzione globale degli importi, ma deve motivare puntualmente l'eliminazione o diminuzione delle singole voci per consentire il controllo di legittimità.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una chiara emergenza di mala fede o colpa grave nell'uso dell'impugnazione, che non può desumersi dalla sola infondatezza del ricorso in un contesto giurisprudenziale non ancora stabilizzato.
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