Cassazione Civile, Ordinanza n. 33141/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmino)
La controversia
Un condominio aveva promosso esecuzione immobiliare contro un condòmino sulla base di un decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali approvati con stati di ripartizione. Il condòmino aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. deducendo, in via principale, che il titolo esecutivo fosse caducato perché, dopo il decreto ingiuntivo, erano intervenute sentenze che avevano annullato le deliberazioni condominiali poste a fondamento dell'ingiunzione; in via subordinata, aveva chiesto di opporre in compensazione crediti propri derivanti da spese liquidate in sentenze e da un preteso rimborso per revisione delle tabelle millesimali. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato, da un lato, la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello dato rilievo al mancato prova del giudicato delle sentenze prodotte, per non aver sollevato la questione ex art. 101, comma 2, c.p.c. e per difetto di motivazione; dall'altro, ha censurato la decisione perché avrebbe erroneamente escluso che l'annullamento delle delibere condominiali potesse essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, nonché per i profili relativi alla compensazione dei controcrediti. La Cassazione ha ritenuto irrilevante il tema del passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento, ma ha accolto i motivi 7 e 8, affermando che l'annullamento sopravvenuto delle deliberazioni condominiali può essere dedotto in opposizione all'esecuzione anche se il provvedimento non è definitivo, e ha cassato con rinvio; i motivi relativi alla compensazione sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi da 1 a 3 nella parte in cui investivano la questione del mancato giudicato delle sentenze richiamate, ritenendola non decisiva rispetto alla ratio decidendi e comunque irrilevante, poiché per la caducazione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. non è necessario che la sentenza di annullamento della delibera condominiale sia passata in giudicato. Ha invece accolto i motivi 7 e 8, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione perché verifichi se le deliberazioni annullate siano effettivamente il fondamento del decreto ingiuntivo e se il loro annullamento abbia determinato la caducazione del titolo esecutivo, indipendentemente dalla definitività delle sentenze di annullamento. I motivi relativi alla compensazione dei crediti sono stati dichiarati assorbiti, poiché l'eventuale accoglimento della doglianza principale sulla caducazione del titolo potrebbe rendere inutile l'esame della domanda subordinata. La decisione finale è quindi una cassazione con rinvio, con prevalenza del ricorrente.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile per contestare l'esecuzione forzata; nel caso concreto l'opposizione all'esecuzione poteva essere proposta per far valere la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali può perdere efficacia se la delibera condominiale posta a fondamento viene annullata, anche con sentenza non definitiva.
Il giudice dell'impugnazione della delibera condominiale può sospenderne l'esecuzione; la successiva sentenza di annullamento rileva ai fini della caducazione del decreto ingiuntivo monitorio.
La questione del rilievo officioso della mancanza di prova del giudicato era dedotta come violazione del contraddittorio preventivo, ma la Corte ha escluso che fosse decisiva.
Invocato quale parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o non decisive nella parte relativa al giudicato.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato formale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa acquiescenza o mancata impugnazione di statuizioni di primo grado, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudicato sul decreto ingiuntivo copra la successiva annullabilità/annullamento della delibera posta a suo fondamento.
Invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha risolto la censura in termini di inammissibilità o irrilevanza della questione del giudicato.
Richiamato per il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione.
Richiamato nella censura relativa alla dedotta impossibilità di contestare la sopravvenuta caducazione del titolo.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo condominiale.
La Corte ribadisce che, secondo il diritto vivente tradizionale, non opera la sospensione necessaria del giudizio di opposizione al decreto ex art. 63 disp. att. c.c. per la pendenza dell'impugnazione della delibera condominiale.
Richiamato come strumento di coordinamento successivo tra giudizi, in alternativa alla sospensione ex art. 295 c.p.c.
Richiamato in via eventuale quale possibile criterio di continenza tra processi, ma senza assumere ruolo decisivo nella ratio.
Richiamato per affermare che la caducazione del titolo deriva dai principi sulle pronunce dipendenti da una sentenza annullata.
Richiamato per ribadire che, nel giudizio di cassazione, possono prodursi documenti successivi comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione condominiale posta a base del monitorio.
Solo menzionato nella tassonomia dell'interpretazione, non nel testo della sentenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione all'esecuzione fondato su decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. per contributi condominiali, la sopravvenuta perdita di efficacia della deliberazione assembleare posta a base del decreto può essere dedotta anche in sede esecutiva, senza che sia necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che abbia annullato la delibera.
- La regola del giudicato copre il dedotto e il deducibile opera con riferimento all'oggetto del giudizio definito dal titolo, ma non impedisce di far valere in un autonomo giudizio esecutivo fatti sopravvenuti che incidono dall'esterno sulla perdurante efficacia del titolo esecutivo.
- Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo condominiale e il giudizio di impugnazione della delibera hanno oggetto autonomo; perciò la pendenza o l'esito non definitivo di quest'ultimo non impedisce, di per sé, di far valere la caducazione del titolo monitorio nel primo.
- Quando la domanda principale impugnata in cassazione viene cassata con rinvio, i motivi relativi alla domanda subordinata che dipendeva logicamente e giuridicamente dal rigetto della principale restano assorbiti e devono essere riesaminati solo eventualiter dal giudice di rinvio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, la sopravvenuta annullabilità o nullità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione rileva secondo il momento della decisione, e il giudice deve tener conto dei provvedimenti sopravvenuti che incidono sulla validità del credito azionato.
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