Cassazione Civile, Ordinanza n. 30906/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del tribunale con cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società. Nel ricorso si assumeva che la sentenza di appello fosse stata notificata il 30 marzo 2023 e si chiedeva la cassazione della decisione. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato solo il 30 ottobre 2023, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dall'art. 51, comma 13, c.c.i.i. e comunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza il 30 marzo 2023; ha inoltre precisato che, in materia, il termine di cui all'art. 9, comma 1, c.c.i.i. non è soggetto a sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, rilevando il superamento sia del termine breve di trenta giorni dalla notificazione sia del termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
stabilisce il termine di trenta giorni dalla notificazione per proporre ricorso per cassazione nella materia della liquidazione giudiziale.
richiama il termine lungo di sei mesi per impugnare decorrente dal deposito della sentenza.
il termine rilevante in materia concorsuale non è soggetto alla sospensione feriale.
disciplina la sospensione feriale dei termini, esclusa però nel caso considerato in ragione della disciplina speciale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametra l'ulteriore importo a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di liquidazione giudiziale, il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, in ogni caso, l'impugnazione è inammissibile se proposta oltre il termine lungo semestrale decorrente dal deposito.
- La disciplina speciale del codice della crisi può escludere la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il calcolo del termine di impugnazione va effettuato senza applicare l'interruzione di agosto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In difetto di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
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