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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 483/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce inosservanza e errata applicazione degli artt. 76 e 96 co. 2 del DPR 115/2002, sostenendo che i giudici di merito hanno utilizzato presunzioni generiche per attribuirgli redditi illeciti sulla base di precedenti penali (reati contro il patrimonio) che risultano distanti nel tempo (1993-2006) e quindi non idonei a provare l'attualità di redditi. Inoltre il ricorrente ha chiesto di tener conto di un procedimento in corso per reati in materia di stupefacenti e ha lamentato omissione di istruttoria e violazione degli artt. 2727 e ss. c.c. relativamente alla prova della sua non abbienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Taranto. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse generica e insufficiente: mancavano indicazioni concrete circa le pendenze processuali, il tenore di vita personale e familiare e gli elementi che avrebbero giustificato la presunzione di percezione di redditi illeciti. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo; la Corte ha però precisato che il giudice non può sostituirsi all'intendente di finanza nell'accertamento della veridicità dell'autocertificazione e che le presunzioni semplici (art. 2724 c.c.) possono essere utilizzate ma devono essere motivate con specifici elementi fattuali.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art. 76

    Norma regolante il patrocinio a spese dello Stato; richiamata in relazione ai criteri per valutare l'ammissione al beneficio e la rilevanza dei precedenti penali nel determinare la non attualità della condizione economica

  • DPR 115/2002, art. 96 co. 2

    Norma collegata alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato; evocata per contestare la modalità valutativa adottata dai giudici di merito

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiama il limite alla formulazione dei motivi in Cassazione (esposizione nei limiti necessari per la motivazione), qui citato in ordine alla forma del ricorso

  • Cod. proc. pen., art. 611

    Norma che consente al Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte alla Corte di Cassazione; citata in relazione alle conclusioni del P.G. che chiedeva l'annullamento con rinvio

  • Codice civile, art. 2724

    Riferimento alle presunzioni semplici tra i mezzi di prova; la Corte conferma che tali presunzioni possono essere utilizzate per inferire percezione di redditi illeciti, ma richiedono specifica motivazione e confronto con elementi concreti (es. tenore di vita vs dichiarazioni)

  • Codice civile, artt. 2727 e ss.

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e all'onere probatorio; la Corte osserva che il giudice non può svolgere un accertamento probatorio sostitutivo di organi competenti (es. intendente di finanza) sull'autocertificazione

Massime di principio

  • Per negare il patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente il mero richiamo a precedenti penali: il giudice deve indicare elementi concreti e attuali che giustifichino la presunzione di percezione di redditi illeciti (es. pendenze processuali attuali, tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati).
  • I precedenti penali risalenti nel tempo, da soli, non sono prova automatica di disponibilità economica attuale; è necessaria una valutazione circostanziata della loro attualità e del nesso con il patrimonio dell'istante.
  • Le presunzioni semplici (art. 2724 c.c.) possono essere utilizzate per dedurre redditi illeciti, ma devono essere motivate con riferimenti fattuali precisi (confronto tra tenore di vita e dichiarazioni fiscali, pendenze processuali, elementi documentali).
  • Il giudice che decide sull'ammissione al gratuito patrocinio non può procedere a un accertamento induttivo della veridicità dell'autocertificazione; l'accertamento formale della dichiarazione compete agli organi amministrativi/fiscali (es. intendente di finanza) secondo la normativa vigente.
  • Se la motivazione del rigetto è generica o non risponde alle deduzioni istruttorie del ricorrente, la Corte di Cassazione è incline ad annullare con rinvio per un nuovo esame motivato.

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