Cassazione Penale, Sentenza n. 483/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce inosservanza e errata applicazione degli artt. 76 e 96 co. 2 del DPR 115/2002, sostenendo che i giudici di merito hanno utilizzato presunzioni generiche per attribuirgli redditi illeciti sulla base di precedenti penali (reati contro il patrimonio) che risultano distanti nel tempo (1993-2006) e quindi non idonei a provare l'attualità di redditi. Inoltre il ricorrente ha chiesto di tener conto di un procedimento in corso per reati in materia di stupefacenti e ha lamentato omissione di istruttoria e violazione degli artt. 2727 e ss. c.c. relativamente alla prova della sua non abbienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Taranto. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse generica e insufficiente: mancavano indicazioni concrete circa le pendenze processuali, il tenore di vita personale e familiare e gli elementi che avrebbero giustificato la presunzione di percezione di redditi illeciti. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo; la Corte ha però precisato che il giudice non può sostituirsi all'intendente di finanza nell'accertamento della veridicità dell'autocertificazione e che le presunzioni semplici (art. 2724 c.c.) possono essere utilizzate ma devono essere motivate con specifici elementi fattuali.
Norme richiamate
Norma regolante il patrocinio a spese dello Stato; richiamata in relazione ai criteri per valutare l'ammissione al beneficio e la rilevanza dei precedenti penali nel determinare la non attualità della condizione economica
Norma collegata alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato; evocata per contestare la modalità valutativa adottata dai giudici di merito
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiama il limite alla formulazione dei motivi in Cassazione (esposizione nei limiti necessari per la motivazione), qui citato in ordine alla forma del ricorso
Norma che consente al Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte alla Corte di Cassazione; citata in relazione alle conclusioni del P.G. che chiedeva l'annullamento con rinvio
Riferimento alle presunzioni semplici tra i mezzi di prova; la Corte conferma che tali presunzioni possono essere utilizzate per inferire percezione di redditi illeciti, ma richiedono specifica motivazione e confronto con elementi concreti (es. tenore di vita vs dichiarazioni)
Codice civile, artt. 2727 e ss.
Richiamati in relazione ai mezzi di prova e all'onere probatorio; la Corte osserva che il giudice non può svolgere un accertamento probatorio sostitutivo di organi competenti (es. intendente di finanza) sull'autocertificazione
Massime di principio
- Per negare il patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente il mero richiamo a precedenti penali: il giudice deve indicare elementi concreti e attuali che giustifichino la presunzione di percezione di redditi illeciti (es. pendenze processuali attuali, tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati).
- I precedenti penali risalenti nel tempo, da soli, non sono prova automatica di disponibilità economica attuale; è necessaria una valutazione circostanziata della loro attualità e del nesso con il patrimonio dell'istante.
- Le presunzioni semplici (art. 2724 c.c.) possono essere utilizzate per dedurre redditi illeciti, ma devono essere motivate con riferimenti fattuali precisi (confronto tra tenore di vita e dichiarazioni fiscali, pendenze processuali, elementi documentali).
- Il giudice che decide sull'ammissione al gratuito patrocinio non può procedere a un accertamento induttivo della veridicità dell'autocertificazione; l'accertamento formale della dichiarazione compete agli organi amministrativi/fiscali (es. intendente di finanza) secondo la normativa vigente.
- Se la motivazione del rigetto è generica o non risponde alle deduzioni istruttorie del ricorrente, la Corte di Cassazione è incline ad annullare con rinvio per un nuovo esame motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →