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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39517/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla revisione della rendita catastale di un aerogeneratore di proprietà di una società operante nel settore dell'energia eolica. La contribuente, tramite procedura DOCFA, aveva proposto una nuova rendita escludendo il valore della torre eolica, ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi non computabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate aveva invece rettificato la proposta, attribuendo una rendita maggiore che comprendeva anche il valore della torre. La CTR aveva accolto la tesi della società, ritenendo la torre componente essenziale e strutturalmente integrata con navicella e rotore, funzionale alla produzione di energia. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre dovesse essere considerata costruzione, in ragione di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, e dunque inclusa nella rendita catastale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della CTR secondo cui, dopo la modifica introdotta dalla L. n. 208/2015, devono essere esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo. La torre eolica è stata qualificata come componente impiantistica essenziale dell'aerogeneratore, strutturalmente integrata e funzionale alla produzione di energia elettrica, quindi sottratta al computo della rendita. Le spese sono state compensate per il consolidarsi recente della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento; esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma ha innovato i criteri di stima catastale dei fabbricati speciali, sottraendo dall'imposizione le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se unite al suolo o strutturalmente connesse al bene.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali, la stima deve considerare il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma deve escludere i macchinari, congegni, attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La nozione di "impianto funzionale al processo produttivo" prevale, nella disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015, rispetto al dato della mera stabilità o infissione al suolo del componente: anche un elemento strutturalmente integrato può restare estraneo alla rendita se serve direttamente alla produzione.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che una componente costituisce parte essenziale e funzionalmente necessaria dell'impianto produttivo, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può essere sostituito da una diversa valutazione di merito.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato sulla stessa questione, la richiesta di rinvio della trattazione per valutazioni processuali ulteriori può essere disattesa.
  • Per i componenti di impianti eolici, la torre di sostegno può essere esclusa dalla rendita catastale se accertata come componente impiantistica essenziale e funzionale alla produzione di energia elettrica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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