Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2015, un maggior reddito d'impresa e le correlate imposte (IRPEF, IVA e IRAP), oltre sanzioni e interessi, sulla base di un processo verbale di constatazione che evidenziava incongruenze e incoerenze nei dati dichiarati ai fini dello studio di settore. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi illegittimo l'accertamento induttivo perché il contribuente si era adeguato agli studi di settore e aveva dichiarato la propria coerenza con gli indicatori previsti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 10, commi 9 e 10, d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, sostenendo che il regime premiale non spettava perché: a) il contribuente non aveva indicato fedelmente tutti i dati rilevanti, avendo omesso l'attività marginale di vendita al minuto di generi alimentari; b) lo studio di settore restava comunque incoerente, nonostante l'adeguamento ai ricavi dichiarati, sicché il giudice d'appello aveva errato nell'applicare il regime premiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito verifichi concretamente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 10, comma 10, d.l. 201/2011 per l'accesso al regime premiale degli studi di settore, ossia l'assolvimento fedele degli obblighi di comunicazione dei dati e la coerenza rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore, oltre alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, commi 9 e 10, d.l. 201/2011
Il regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore si applica solo se ricorrono congiuntamente congruità/coerenza rispetto agli specifici indicatori, fedele assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e assenza di violazioni penali rilevanti.
Norma di conversione del d.l. 201/2011, richiamata per la disciplina del regime premiale degli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio, ma la loro applicazione è esclusa nel regime premiale quando ne ricorrano i presupposti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma che consente accertamenti fondati su presunzioni semplici, preclusi in presenza del regime premiale ove ne sussistano le condizioni.
Richiamato per la possibilità di determinazione sintetica del reddito solo oltre la soglia del reddito complessivo accertabile che ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
La riduzione dei termini di accertamento non opera se la violazione comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari indicati.
Richiamato come catalogo dei reati tributari rilevanti ai fini dell'eccezione alla riduzione dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Il regime premiale previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore non opera automaticamente per il solo fatto dell'adeguamento ai ricavi risultanti dagli studi, ma richiede la verifica cumulativa di tutte le condizioni legali.
- Per accedere al regime premiale è necessario che i dati comunicati siano stati indicati fedelmente e che la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare l'adeguamento dichiarato ai ricavi o un generico richiamo alla coerenza, ma deve accertare in concreto la sussistenza dei presupposti normativi che precludono l'accertamento fondato su presunzioni semplici.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione che applichi il regime premiale senza verificare la completezza e la fedeltà della comunicazione dei dati e senza accertare la coerenza con tutti gli indicatori rilevanti.
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