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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02182/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato di cui agli artt. 590-bis e 590-ter c.p. e confermato la condanna per il reato di fuga dopo sinistro con omissione di soccorso aggravata e per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali. Il ricorso deduceva: 1) illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il capo relativo alla falsa attestazione, sostenendo che mancasse il dolo perché l'imputato si era allontanato solo per paura dopo l'accaduto; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli, tra cui la presentazione dell'imputato presso i Carabinieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non prospettasse un vero vizio di legittimità, ma una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dedurre ritualmente un travisamento della prova; inoltre la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del dolo e della responsabilità era congrua e logica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e comunque meramente fattuale, poiché la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e spiegando perché non attribuire rilievo alla presentazione ai Carabinieri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Richiamato come parte del capo di imputazione relativo al reato stradale da cui l'imputato era stato assolto in appello.

  • art. 590-ter c.p.

    Richiamato insieme all'art. 590-bis c.p. nel capo di imputazione da cui l'imputato era stato assolto in appello.

  • art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Norma richiamata per il reato confermato in appello relativo all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo il sinistro.

  • art. 61, n. 2 c.p.

    Richiamato come aggravante contestata e confermata insieme al reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992.

  • art. 495 c.p.

    Norma richiamata per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale confermato in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena, basata sugli elementi del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera proposta di lettura alternativa del fatto: la censura deve dedurre specificamente un vizio riconducibile ai limiti del sindacato di cassazione, non un semplice diverso apprezzamento delle prove.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante una disamina parcellizzata del compendio istruttorio o mediante il richiamo generico agli atti: occorre una critica rituale e puntuale del vizio denunciato.
  • La motivazione sul dolo può dirsi immune da censure quando il giudice di merito espliciti in modo logico e coerente le ragioni per cui attribuisce alla condotta un significato volontario incompatibile con la ricostruzione difensiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e dell'assenza di elementi favorevoli specificamente valorizzabili.
  • La presentazione spontanea dell'imputato all'autorità non impone, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice ne esclude motivatamente la rilevanza nel quadro complessivo della valutazione discrezionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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