Cassazione Civile, Ordinanza n. 33433/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una donazione di quote di immobili effettuata da un soggetto in favore di due fratelli. Un terzo soggetto, assunto quale creditore del donante per una consistente somma derivante da statuizioni civili collegate a condanne penali e da ulteriori illeciti asseritamente commessi nei suoi confronti, ha convenuto in giudizio i fratelli e il donante chiedendo la declaratoria di simulazione, nullità e inefficacia della donazione, nonché l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria. Il tribunale ha respinto la domanda di simulazione e accolto la revocatoria, dichiarando inefficace la donazione. In appello i due donatari hanno contestato soprattutto la tardività dell'impugnazione dichiarata dalla corte territoriale, deducendo che la notificazione della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve o fosse nulla, che mancasse l'indicazione del rifiutante, che vi fosse omessa pronuncia sulla richiesta di sanatoria e rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., oltre alla mancata pronuncia sulla dedotta nullità del primo grado per pretermessi litisconsorti necessari e sull'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria; con il quarto motivo hanno censurato anche la condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha ribadito che la sentenza resa in contumacia deve essere notificata personalmente alla parte ai fini del termine breve, che la notificazione è valida se il destinatario, correttamente identificato, rifiuta di ricevere l'atto, e che il rifiuto certificato dall'agente postale ha efficacia probatoria fino a querela di falso; ha inoltre osservato che la rimessione in termini richiede una causa non imputabile assoluta, non individuata dai ricorrenti. Rigettato il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 5.200,00 oltre spese generali e accessori; ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione di merito della corte d'appello, che aveva confermato la declaratoria di inefficacia della donazione per revocatoria, è rimasta ferma.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata nella contumacia di una parte deve essere notificata personalmente a quest'ultima anche per far decorrere il termine breve per impugnare.
La notifica personale della sentenza al contumace rileva ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione.
La notificazione eseguita in forma esecutiva non deroga alla regola della notifica personale della sentenza al contumace ai fini processuali del termine breve.
È valida la notificazione quando il destinatario, correttamente identificato, rifiuta di ricevere la copia dell'atto; i motivi del rifiuto sono irrilevanti.
La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile, concreta e assoluta, che abbia determinato la decadenza.
È stato invocato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali.
È stato richiamato dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È stato richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità del procedimento di primo grado per pretermessi litisconsorti necessari.
È la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la cui insussistenza dei presupposti è stata dedotta ma non esaminata per assorbimento.
È stata censurata la condanna alle spese, poi rimasta ferma per effetto del rigetto del ricorso.
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza è stata resa in contumacia, la sua notificazione personale al contumace è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; la regola non è elusa dalla mera forma o dal fine esecutivo della notificazione.
- La notificazione dell'atto è valida se il destinatario è correttamente identificato e rifiuta di riceverlo: il rifiuto dell'atto, attestato dall'agente notificatore o postale, rende irrilevanti le ragioni del rifiuto, salvo querela di falso contro le attestazioni certificate.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede un impedimento non imputabile, concreto e assoluto, causalmente determinante la decadenza; non basta allegare genericamente un vizio della notificazione che risulti invece valido.
- Se il primo motivo di ricorso, relativo alla tempestività dell'appello o alla ritualità della notificazione, viene respinto, restano assorbiti i motivi che presuppongono l'esame del merito o di questioni processuali ulteriori.
- Le attestazioni dell'agente postale o dell'ufficiale notificante hanno efficacia probatoria fino a querela di falso e non possono essere superate con mere deduzioni difensive o denunce non ancora definite nel giudizio di falso.
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