Cassazione Civile, Ordinanza n. 28868/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un atto con cui due genitori hanno costituito una rendita vitalizia a favore dei figli mediante cessione a ciascuno del 50% della nuda proprietà di un immobile, con riserva di usufrutto. Poiché uno dei genitori era debitore del fallimento resistente, il curatore ha agito chiedendo in via principale la simulazione dell’atto e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., assumendo che l’operazione pregiudicasse la garanzia patrimoniale del creditore. Il tribunale aveva rigettato le domande ritenendo l’operazione effettiva e meritevole. La corte d’appello, invece, ha accolto la revocatoria, ritenendo che la prova dell’esistenza di altri beni capienti fosse a carico dei debitori e che i figli beneficiari conoscessero la natura elusiva dell’atto. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 301 c.p.c., sostenendo che il processo d’appello avrebbe dovuto essere interrotto per la cancellazione dall’albo del loro difensore; dall’altro la violazione dell’art. 2901 c.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe desunto il pregiudizio da presunzioni non precise e non avrebbe correttamente ripartito l’onere della prova sul pregiudizio per la garanzia patrimoniale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la mancata interruzione del processo per la cancellazione dall’albo del difensore non determina nullità se, in concreto, la parte non è rimasta priva di difesa: nel caso di specie il difensore aveva continuato a partecipare al giudizio tramite delegato, aveva depositato atti con firma digitale ed aveva ottenuto una nuova procura. Sul secondo ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che la corte d’appello aveva valorizzato la oggettiva diminuzione patrimoniale derivante dall’alienazione del bene immobile, e che incombeva ai debitori dimostrare l’esistenza di altri beni sufficienti; inoltre la natura onerosa dell’atto non era emersa in modo idoneo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La cancellazione dall’albo del difensore può giustificare l’interruzione del processo per consentire alla parte di munirsi di altra difesa; la mancata interruzione rileva solo se comporta una concreta lesione del diritto di difesa, che nel caso di specie è stata esclusa.
L’azione revocatoria è correttamente accolta quando l’atto di disposizione determini una diminuzione patrimoniale idonea a pregiudicare la garanzia del creditore; la prova dell’esistenza di altri beni capienti può gravare sul debitore convenuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso legittima, se dovuto, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La mancata interruzione del processo per la cancellazione dall’albo del difensore non comporta nullità automatica della sentenza: occorre verificare se, in concreto, la parte sia rimasta senza difesa e abbia subito una effettiva compressione del diritto di difesa.
- In tema di revocatoria ordinaria, l’atto di alienazione di un bene immobile integra di per sé una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore; non è necessario che il creditore dimostri l’assenza di ogni altro bene, potendo gravare sul debitore la prova della capienza residua del patrimonio.
- La valutazione del pregiudizio ex art. 2901 c.c. può fondarsi sull’oggettiva sottrazione del cespite alla garanzia patrimoniale, senza necessità di ricorrere a presunzioni ulteriori quando l’effetto diminutivo dell’atto sia già insito nella sua struttura.
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