Cassazione Civile, Ordinanza n. 12236/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000. Il tribunale aveva escluso i presupposti dell'incandidabilità nei confronti dell'ex sindaco di un comune, ma la corte d'appello, a seguito di reclamo del Ministero dell'Interno, ha invece ravvisato tali presupposti e ha dichiarato l'incandidabilità. La decisione di merito ha valorizzato: i rapporti personali dell'ex sindaco con soggetti ritenuti vicini a una consorteria mafiosa; la proroga dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a una società collegata a tali soggetti, in cambio di appoggio elettorale; l'affidamento della gestione di un parcheggio comunale ad associazioni di volontariato con membri collegati alla criminalità organizzata; la complessiva condotta ritenuta inefficiente, disattenta e opaca, idonea a favorire l'infiltrazione mafiosa nella gestione di servizi pubblici. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti e che non vi sarebbe automatismo tra scioglimento del consiglio e incandidabilità, la quale richiederebbe concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento o condizionamento mafioso; ha inoltre contestato la rilevanza della sentenza penale di assoluzione e la riferibilità temporale dei fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., limitandosi però a chiedere la riforma della statuizione sulle spese quale conseguenza dell'ipotizzato accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte d'appello e a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica autonoma alla statuizione impugnata, ma si limitava a chiedere l'effetto derivato di un eventuale accoglimento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
L'incandidabilità dell'amministratore locale non consegue automaticamente allo scioglimento del consiglio comunale, ma presuppone l'accertamento di concreti elementi di collegamento, diretto o indiretto, o di condizionamento da parte della criminalità organizzata. La Corte di cassazione, tuttavia, non entra nel merito di tale ricostruzione perché il motivo di ricorso mira a una rivalutazione dei fatti.
La censura sulle spese deve investire specificamente la statuizione impugnata; non è sufficiente limitarsi a invocare la riforma conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso.
Il ricorrente si era limitato a sollecitare gli effetti derivati dell'accoglimento del ricorso, senza formulare un motivo autonomo contro la decisione sulle spese.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; quando il motivo si risolve nel dissenso rispetto all'apprezzamento istruttorio del giudice di merito, esso è inammissibile.
- La dichiarazione di incandidabilità ex art. 143 d.lgs. 267/2000 richiede l'accertamento di concreti elementi di collegamento o condizionamento mafioso, ma la Corte di cassazione non può sindacare l'apprezzamento del materiale probatorio se la doglianza attacca solo la ricostruzione fattuale.
- Il motivo di ricorso per cassazione sulle spese di lite deve censurare specificamente la statuizione impugnata; non è sufficiente invocare in modo derivato la riforma della decisione principale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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