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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12236/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000. Il tribunale aveva escluso i presupposti dell'incandidabilità nei confronti dell'ex sindaco di un comune, ma la corte d'appello, a seguito di reclamo del Ministero dell'Interno, ha invece ravvisato tali presupposti e ha dichiarato l'incandidabilità. La decisione di merito ha valorizzato: i rapporti personali dell'ex sindaco con soggetti ritenuti vicini a una consorteria mafiosa; la proroga dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a una società collegata a tali soggetti, in cambio di appoggio elettorale; l'affidamento della gestione di un parcheggio comunale ad associazioni di volontariato con membri collegati alla criminalità organizzata; la complessiva condotta ritenuta inefficiente, disattenta e opaca, idonea a favorire l'infiltrazione mafiosa nella gestione di servizi pubblici. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti e che non vi sarebbe automatismo tra scioglimento del consiglio e incandidabilità, la quale richiederebbe concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento o condizionamento mafioso; ha inoltre contestato la rilevanza della sentenza penale di assoluzione e la riferibilità temporale dei fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., limitandosi però a chiedere la riforma della statuizione sulle spese quale conseguenza dell'ipotizzato accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte d'appello e a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica autonoma alla statuizione impugnata, ma si limitava a chiedere l'effetto derivato di un eventuale accoglimento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    L'incandidabilità dell'amministratore locale non consegue automaticamente allo scioglimento del consiglio comunale, ma presuppone l'accertamento di concreti elementi di collegamento, diretto o indiretto, o di condizionamento da parte della criminalità organizzata. La Corte di cassazione, tuttavia, non entra nel merito di tale ricostruzione perché il motivo di ricorso mira a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    La censura sulle spese deve investire specificamente la statuizione impugnata; non è sufficiente limitarsi a invocare la riforma conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso.

  • art. 336 cod. proc. civ.

    Il ricorrente si era limitato a sollecitare gli effetti derivati dell'accoglimento del ricorso, senza formulare un motivo autonomo contro la decisione sulle spese.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Il ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; quando il motivo si risolve nel dissenso rispetto all'apprezzamento istruttorio del giudice di merito, esso è inammissibile.
  • La dichiarazione di incandidabilità ex art. 143 d.lgs. 267/2000 richiede l'accertamento di concreti elementi di collegamento o condizionamento mafioso, ma la Corte di cassazione non può sindacare l'apprezzamento del materiale probatorio se la doglianza attacca solo la ricostruzione fattuale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione sulle spese di lite deve censurare specificamente la statuizione impugnata; non è sufficiente invocare in modo derivato la riforma della decisione principale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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