Sentenza n. 1053/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento a firma del responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – SUAP – Ufficio edilizia Privata del Comune di Lerici -OMISSIS- inviata alla ricorrente a mezzo PEC -OMISSIS- recante la comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo avviato il -OMISSIS- e degli atti e degli atti e/o provvedimento da questo presupposti connessi e richiamati ivi compresi la nota di accompagnamento del -OMISSIS- e la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-; nonché per l'accertamento dell'abusività edilizia dei parcheggi contestati dalla ricorrente con la nota cui ha fatto seguito la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- e la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Lerici ad emettere gli atti repressivi e sanzionatori di detti abusi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione del procedimento di verifica della legittimità edilizia di sei parcheggi, con esclusione dell'adozione di provvedimenti sanzionatori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lerici ha concluso il procedimento avviato per verificare la legittimità di sei parcheggi posti sull'area prospiciente la sua autorimessa, sostenendo che i parcheggi costituissero opere prive di titolo edilizio, realizzate in area asseritamente sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. 42/2004 e a vincolo sismico. Ha dedotto la violazione della normativa edilizia regionale e statale, degli artt. 136, 146 e 167 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, ingiustizia, illogicità manifesta, mancanza dei presupposti e travisamento dei fatti. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'abusività edilizia dei parcheggi e la declaratoria dell'obbligo del Comune di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi e sanzionatori. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse e chiesto il rigetto; si sono costituiti anche i proprietari dei parcheggi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'abusività dei parcheggi e della conseguente obbligazione del Comune di esercitare i poteri repressivi, poiché la ricorrente disponeva dell'azione tipica di annullamento contro il provvedimento comunale conclusivo del procedimento. Nel merito, ha respinto la domanda di annullamento. Il Comune aveva fondato la conclusione del procedimento sulle dichiarazioni dei proprietari, secondo cui le aree erano già adibite a parcheggio e in parte a transito almeno dal marzo 1966, sul verbale della Polizia Municipale, che non aveva individuato elementi idonei a collocare temporalmente la tracciatura dei parcheggi, e sulla documentazione storica. Il Collegio ha ritenuto corretta l'istruttoria, rilevando che la documentazione aerofotogrammetrica mostrava l'assenza di modifiche della superficie, della morfologia e della composizione del terreno dalla costruzione del condominio nel 1967. Ha inoltre considerato che i parcheggi erano già esistenti quando, nel 2007, il piano terreno dell'immobile della ricorrente era stato trasformato in autorimessa, mentre la ricorrente non aveva provato né un diritto di passo carrabile sulla fascia prospiciente né l'effettiva esistenza del vincolo paesaggistico, per il quale non era stato fornito alcun principio di prova. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'onere di provare la legittimità dell'opera edilizia e la sua epoca di realizzazione grava sul proprietario, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, spettasse alla ricorrente dimostrare il vincolo paesaggistico invocato, non emerso dall'istruttoria comunale. Spese compensate.
Norme richiamate
La ricorrente aveva dedotto l'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico, ma il TAR ha rilevato che tale vincolo non era stato provato.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla realizzazione dei parcheggi in area vincolata.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alle conseguenze paesaggistiche dell'intervento.
Invocato per contestare il difetto di motivazione del provvedimento comunale; la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 27, 31, 32, 33, 37 d.P.R. 380/2001
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'abusività edilizia e dell'omessa adozione di sanzioni; il TAR ha respinto la domanda annullatoria.
artt. 23, 24, 40, 43, 44, 45, 46 e 47 l.r. Liguria 16/2008
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell'attività edilizia e delle sanzioni; le relative censure sono state respinte.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'azione generale di accertamento è ammissibile solo quando sia necessaria a colmare una lacuna di tutela non adeguatamente soddisfatta dalle azioni tipiche; se il privato può impugnare il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, la domanda autonoma di accertamento è inammissibile.
- La legittimità di un'opera edilizia e la relativa epoca di realizzazione devono essere provate dal proprietario dell'opera; tuttavia, quando il privato fonda la pretesa repressiva anche sull'esistenza di un vincolo paesaggistico, deve fornire almeno un principio di prova dell'effettiva sussistenza del vincolo invocato.
- Non è illegittima la conclusione comunale di un procedimento di verifica edilizia quando sia sostenuta da dichiarazioni degli interessati, sopralluoghi della polizia municipale e documentazione aerofotogrammetrica storica dai quali emerga l'assenza di modifiche sostanziali dei luoghi e l'impossibilità di individuare elementi certi circa la realizzazione dei parcheggi.
- La mera presenza di parcheggi che ostacolino l'accesso a un'autorimessa non dimostra, in assenza di prova del relativo diritto, la titolarità di un diritto di passo carrabile esercitabile sulla fascia prospiciente.
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