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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Prefetto della Provincia de L’Aquila n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dallo stesso; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e collocato presso una struttura di accoglienza, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, frequentato un corso di italiano e instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dopo il raggiungimento della maggiore età aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il Questore aveva respinto l’istanza ritenendo non prodotta la documentazione integrativa richiesta, in particolare quella relativa al rapporto di lavoro e alla disponibilità di un alloggio. Il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico rilevando anche la mancata produzione del parere del Comitato per i Minori Stranieri e della documentazione sull’alloggio. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 d.lgs. 286/1998, poiché il parere del Comitato costituisce un adempimento endoprocedimentale dell’amministrazione e la sua mancata acquisizione non può essere imputata all’istante né costituire, da sola, ragione ostativa alla conversione; 2) violazione dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998; 3) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, per mancata considerazione della documentazione sopravvenuta attestante la disponibilità di un alloggio e per mancato riconoscimento della sanabilità delle irregolarità amministrative; 4) omessa o insufficiente motivazione. Nel corso del giudizio era stata già accolta la domanda cautelare, con ordine all’amministrazione di rideterminarsi considerando l’obbligo di acquisire officiosamente il parere e la documentazione sull’alloggio successivamente prodotta.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto prefettizio è stato annullato. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che la richiesta del parere del Comitato per i Minori Stranieri costituisca una fase endoprocedimentale facente capo all’amministrazione procedente, non una formalità da assolvere necessariamente a carico del richiedente. In applicazione dei principi inquisitorio e di acquisizione d’ufficio dei fatti e degli atti necessari all’istruttoria, l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere il parere; il ritardo del Comune, che lo aveva richiesto soltanto il 29 luglio 2025, non poteva produrre effetti pregiudizievoli per l’istante. Quanto ai secondi e terzi motivi, il TAR ha rilevato che il ricorrente aveva depositato il 25 gennaio 2025 documentazione attestante la disponibilità di un alloggio e che tale circostanza era conosciuta dal Prefetto, essendo menzionata nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. L’amministrazione non poteva quindi omettere di valutare la sopravvenienza documentale, dovendo considerare, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 286/1998, gli elementi nuovi sopravvenuti prima dell’adozione del provvedimento definitivo e idonei a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali per il soggiorno. Il quarto motivo sul difetto di motivazione è stato assorbito. Il successivo atto prefettizio di sospensione degli effetti del diniego è stato ritenuto privo di effetti, poiché il provvedimento era già sospeso dalla precedente ordinanza cautelare e tale atto non costituiva un’effettiva rideterminazione dell’istanza. L’Ufficio Territoriale del Governo è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 286/1998

    Disciplina la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età e la rilevanza del parere dell’autorità competente per i minori stranieri; il parere deve essere acquisito dall’amministrazione procedente e la sua mancata produzione da parte dell’istante non può, da sola, giustificare il diniego.

  • art. 33 d.lgs. 286/1998

    Richiamato congiuntamente all’art. 32 in relazione al parere del Comitato per i Minori Stranieri.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone all’amministrazione di considerare gli elementi nuovi sopravvenuti, evidenziati dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento definitivo, quando dimostrino il possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento […] accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria

    Esprime il principio inquisitorio e fonda l’obbligo dell’amministrazione di acquisire d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria, compreso il parere del Comitato per i Minori Stranieri.

  • art. 16 l. 241/1990

    gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti

    Conferma che la richiesta dei pareri obbligatori deve provenire dagli uffici pubblici procedenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, il parere del Comitato per i Minori Stranieri costituisce un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall’amministrazione procedente e non una formalità documentale necessariamente posta a carico del richiedente.
  • Il diniego della conversione del permesso di soggiorno non può fondarsi esclusivamente sulla mancata allegazione, da parte dell’interessato, del parere del Comitato per i Minori Stranieri quando l’amministrazione non abbia provveduto a richiederlo officiosamente.
  • Il ritardo dell’amministrazione o dell’ente pubblico competente nell’acquisizione del parere necessario al procedimento non può essere imputato al richiedente né produrre effetti pregiudizievoli sulla sua domanda di permesso di soggiorno.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l’amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti, evidenziati dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento definitivo, quando tali elementi dimostrino il successivo possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno.
  • La mera sospensione degli effetti di un provvedimento già sospeso in sede cautelare non costituisce esecuzione dell’ordine giudiziale di rideterminazione dell’istanza e non sostituisce l’effettivo riesame amministrativo conformato alle statuizioni cautelari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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