Sentenza n. 1750/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato per insufficienza della prova scritta, valutata 15/30, nonché il relativo verbale di correzione e la relazione della sottocommissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, sostenendo anzitutto che il proprio elaborato fosse sufficiente sotto il profilo linguistico, terminologico, giuridico, della pertinenza alla traccia, della completezza, della capacità di analisi e di sintesi. Ha prodotto valutazioni favorevoli di un avvocato presso il cui studio aveva svolto la pratica e di un docente della scuola di preparazione. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto a un altro candidato, esaminato dalla stessa sottocommissione, il cui elaborato sarebbe stato simile ma valutato 18/30, nonché difetto di motivazione, assumendo che il solo voto numerico non consentisse di comprendere le ragioni dell’insufficienza. Con i motivi aggiunti ha contestato la relazione del presidente della sottocommissione, secondo cui l’elaborato non avrebbe adeguatamente considerato la legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52 c.p., la presunzione di proporzionalità e il rapporto con la causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma 2, c.p. La ricorrente ha sostenuto di avere invece affrontato la legittima difesa domiciliare, le modifiche normative e l’art. 55, comma 2, c.p., osservando inoltre che la traccia richiedeva una valutazione critica della proporzione della reazione in ragione della maggiore robustezza della persona aggredita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alle censure relative al contenuto dell’elaborato, ha rilevato che la ricorrente tendeva a sostituire la propria valutazione a quella della sottocommissione, senza indicare specifici indici di inattendibilità, illogicità o erroneità tali da consentire il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione. I giudizi favorevoli provenienti da soggetti estranei alla commissione non sono stati ritenuti idonei a mettere in discussione la valutazione ufficiale. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché i due elaborati non risultavano sovrapponibili: l’altro candidato aveva approfondito maggiormente l’ipotesi dell’art. 52, comma 4, c.p. relativa all’intrusione domiciliare violenta o minacciosa e il coordinamento tra l’art. 52, commi 2 e 4, e l’art. 55, comma 2, c.p.; nell’elaborato della ricorrente tale trattazione non era presente in modo analogo, salvo un accenno all’art. 55, comma 2, c.p. È stata infine respinta la censura sul difetto di motivazione, poiché, essendo stati previamente stabiliti i criteri di valutazione della prova dalla Commissione centrale, il voto numerico è stato ritenuto espressione sintetica ma sufficiente del giudizio della commissione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 52 c.p.
legittima difesa; legittima difesa domiciliare; presunzione di proporzionalità nei casi previsti dalla norma
La sottocommissione ha ritenuto che la traccia imponesse di esaminare l’aggressione domiciliare violenta e i relativi effetti sulla qualificazione della condotta difensiva.
art. 55, comma 2, c.p.
causa di non punibilità connessa alla legittima difesa domiciliare
Il TAR ha valorizzato il fatto che l’elaborato del candidato comparato avesse approfondito il coordinamento tra tale disposizione e l’art. 52 c.p., mentre quello della ricorrente lo aveva fatto solo marginalmente.
legge n. 36/2019
particolare forma di presunzione di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare
È stata richiamata nella relazione della sottocommissione quale disciplina rilevante per la soluzione del caso proposto nella prova.
Massime di principio
- Nelle valutazioni delle prove di un esame abilitativo, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della commissione richiede l’allegazione e la dimostrazione di specifici indici di inattendibilità, illogicità, travisamento o erroneità; non è sufficiente contrapporre alla valutazione ufficiale quella del candidato o di soggetti estranei alla commissione.
- La disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitative può essere configurata soltanto quando gli elaborati posti a confronto siano effettivamente omogenei o sovrapponibili nei profili rilevanti; differenze nell’approfondimento di istituti giuridici pertinenti possono giustificare votazioni diverse.
- Quando i criteri di valutazione della prova siano stati previamente predeterminati, il voto numerico attribuito dalla commissione costituisce, di regola, motivazione sufficiente e sintetica del giudizio, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
- Nella valutazione di un elaborato giuridico, la commissione può legittimamente considerare non solo la correttezza formale e la conoscenza generale degli istituti, ma anche la capacità di individuare e approfondire lo specifico profilo normativo centrale nella traccia, inclusi i rapporti tra disposizioni strettamente connesse.
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