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Sentenza

Sentenza n. 4167/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione con la quale il GSE ha richiesto il pagamento di € 5.097.126,49 , nonché, per quanto occorrer possa, della Fattura GSE n. 1433035 emessa in data 12.7.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o derivato, con particolare ma non esclusivo riferimento, in parte qua, alle Delibere ARERA 654/2015/R/EEL del 23.12.2015, e 586/2019/R/EEL del 27.12.2019 come modificata con Delibera 231/2021/R/EEL; nonché della comunicazione CSEA del 21.6.2022, nella parte in cui richiede il pagamento degli interessi di mora per un ammontare pari ad euro 11.164.261,16 per “Partite creditorie CSEA relative agli interessi di mora maturati fino al 15/06/2022”.

Giustizia amministrativa202500459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione del GSE al pagamento di 5.097.126,49 euro per interessi moratori, fattura GSE n. 1433035 del 12 luglio 2021 e comunicazione CSEA relativa a 11.164.261,16 euro di interessi di mora

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità e gestori energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’applicazione degli interessi moratori sulle somme dovute al GSE per la componente tariffaria A3 degli oneri generali di sistema raccolti presso gli utenti e non tempestivamente versati. Ha dedotto l’illegittimità degli artt. 48.4 e 48.5 del TIT 2016 e degli artt. 41.4 e 41.5 del TIT 2020, approvati con delibere ARERA, per violazione dell’art. 23 Cost.; l’illegittimità dell’imposizione di interessi moratori in relazione al ritardo nel pagamento di una prestazione patrimoniale imposta, anche per violazione del d.lgs. 231/2002; nonché eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Il GSE e ARERA hanno inoltre sollevato eccezioni di tardività e, quanto all’Autorità, di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le ulteriori eccezioni e i motivi di merito. Il Collegio ha qualificato il petitum sostanziale come riferito al diritto soggettivo della ricorrente alla determinazione del quantum degli interessi moratori dovuti al GSE e alla CSEA. Gli atti impugnati, sebbene fondati sui TIT approvati da ARERA, sono stati ritenuti mere intimazioni di pagamento di somme determinate mediante conteggi relativi al rapporto credito-debito tra l’impresa e il GSE. La controversia riguarda quindi la tutela della sfera patrimoniale e il rapporto obbligatorio sottostante, non l’esercizio di un potere autoritativo riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a. La giurisdizione spetta al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    La ricorrente ha invocato la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, ma il TAR non ha esaminato il merito della censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.

    La controversia non è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché gli atti impugnati sono stati qualificati come intimazioni di pagamento relative a un rapporto di credito-debito e alla determinazione di interessi moratori.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La norma è stata richiamata dall’Autorità per eccepire la tardività della riassunzione, ma l’eccezione non è stata esaminata perché assorbita dal difetto di giurisdizione.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    La norma è stata richiamata dall’Autorità in relazione alla tardività, ma il TAR non ne ha valutato l’applicazione per la definizione della causa in rito.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È stata applicata nella fase processuale di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • La controversia concernente la quantificazione e il pagamento di interessi moratori derivanti dal ritardato versamento di somme dovute nell’ambito di un rapporto di credito-debito tra un’impresa energetica e il GSE o la CSEA appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando gli atti impugnati si limitano a intimare il pagamento di somme determinate mediante conteggi.
  • La mera impugnazione, insieme agli atti di intimazione e alle fatture, delle delibere ARERA che hanno approvato la disciplina tariffaria non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa: occorre individuare il petitum sostanziale e verificare se la domanda incida sull’esercizio di un potere autoritativo oppure sulla tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia non ricorre quando il rapporto controverso è qualificabile come ordinario rapporto obbligatorio di credito-debito e l’amministrazione non esercita, con gli atti contestati, un potere autoritativo ma procede alla richiesta di pagamento di somme già determinate secondo una disciplina regolatoria.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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