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Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e su tre condanne per il reato di evasione commesso durante gli arresti domiciliari, rispettivamente a due anni, cinque mesi e dieci giorni e otto mesi di reclusione. Ha dedotto che i reati non comportassero automaticamente il diniego del titolo e che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta, attuale e personalizzata della pericolosità sociale, tenendo conto della non definitività delle condanne, della riappacificazione con la compagna, della ricostituzione del nucleo familiare, dell’attività di lavoro autonomo e delle conseguenze del diniego sulla compagna e sul figlio regolarmente soggiornanti. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU, sostenendo che il provvedimento avrebbe determinato la disgregazione familiare e la cessazione dell’attività economica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio amministrativo di pericolosità sociale fosse fondato non soltanto sulla condanna, ancorché non definitiva, per maltrattamenti in famiglia, ma anche sulla recidività delle condotte di evasione dagli arresti domiciliari, sfociate in tre ulteriori condanne, una delle quali a due anni di reclusione. Ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la non definitività della condanna non impedisce la valutazione amministrativa. Il giudizio della Questura sulla mancanza di volontà di integrazione e sulla marcata pericolosità sociale è stato ritenuto logico e congruo, in quanto basato sulla reiterata violazione delle prescrizioni cautelari nonostante la consapevolezza della loro gravità. Gli accertamenti sulla ricostituzione del nucleo familiare sono stati considerati non decisivi, poiché il diniego risultava comunque sorretto dalla prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La non definitività della condanna penale non impedisce all’amministrazione di valutarla, insieme agli altri elementi disponibili, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno e del giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Consente di valorizzare, nel procedimento relativo al soggiorno, le condanne e gli elementi indicativi della pericolosità dello straniero, anche ai fini della prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare dello straniero può recedere quando, sulla base di una valutazione amministrativa logica e congrua, prevalgano le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la non definitività della condanna penale non impedisce all’amministrazione di considerarne il contenuto ai fini della valutazione della pericolosità sociale, ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • La reiterata evasione dagli arresti domiciliari, sfociata in plurime condanne, può fondare un giudizio di marcata pericolosità sociale e di insufficiente integrazione, anche unitamente a una condanna per gravi reati contro i familiari.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è legittimo quando la prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica risulti da una motivazione logica e congrua, ancorata a una pluralità di condotte penalmente rilevanti, senza che siano decisivi gli elementi relativi alla successiva riappacificazione familiare o all’attività lavorativa.
  • La tutela della vita privata e familiare garantita dall’art. 8 CEDU non impedisce il diniego del titolo di soggiorno quando l’amministrazione abbia adeguatamente motivato la prevalenza della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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