Sentenza n. 602/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Deliberazione di D.G. dell’ASL di Teramo n° 1811 del 23 settembre 2024, avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n.1 dirigente amministrativo per le esigenze dell’UOSD controllo di gestione; - del bando di concorso allegato alla prefata Deliberazione n. 1811 del 23 settembre 2024; - ove occorrer possa, della deliberazione ASL n. 1266 del 21 giugno 2024; della nota prot. n. 30652/24 del 9 aprile 2024, non conosciuta e non pubblicata, con la quale l’ASL ha chiesto alle Aziende UUSSLL di comunicare la disponibilità di eventuali graduatorie; della nota prot. n. 54190/24 del 28 giugno 2024, non conosciuta e non pubblicata, con la quale l’Azienda ha ribadito la necessità di reclutare un Dirigente Amministrativo per le attività di controllo di gestione; della nota prot. n. 68478/24 del 23 agosto 2024, non conosciuta e non pubblicata, con la quale quest’Azienda, nel sostenere la legittimità del bando indetto per le necessità del controllo di gestione; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche se di estremi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione e bando del concorso pubblico per un dirigente amministrativo destinato alle esigenze dell'unità di controllo di gestione, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente, classificatasi al terzo posto nella graduatoria di un precedente concorso per dirigente amministrativo bandito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e risultata prima idonea non vincitrice dopo l'utilizzo della graduatoria fino al secondo posto, ha impugnato la nuova indizione da parte dell'ASL di Teramo di un concorso per un dirigente amministrativo per le esigenze del controllo di gestione. Ha dedotto vizi di eccesso di potere e violazione di legge, contestando in particolare l'indizione della nuova procedura senza considerare la vigenza e l'utilizzabilità della graduatoria precedente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso; l'ASL, costituita, ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia è stata formulata mediante dichiarazione sottoscritta dal difensore munito dei necessari poteri, depositata in giudizio e previamente notificata all'ASL almeno dieci giorni prima dell'udienza. Poiché l'amministrazione costituita non si è opposta alla rinuncia, sussistevano i presupposti per l'estinzione del processo. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità del bando e degli atti presupposti. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'espressa adesione dell'ASL alla compensazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia rituale al ricorso, previamente notificata alle altre parti e non contestata dalla parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione, determina l'estinzione del giudizio. Le spese possono essere compensate dal collegio avuto riguardo alle circostanze del caso.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base processuale, insieme all'art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero resa in udienza e documentata a verbale.
- Quando la rinuncia è previamente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongono, il giudice deve dichiarare estinto il processo senza esaminare il merito delle censure dedotte.
- La rinuncia al ricorso comporta ordinariamente l'obbligo del rinunciante di sostenere le spese degli atti processuali compiuti, ma il collegio può compensarle considerando le circostanze del caso e l'eventuale adesione delle altre parti.
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